Con l’ordinanza n. 24082 del 27 luglio 2026, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in materia di abuso del diritto, precisando che l’Amministrazione finanziaria non può qualificare come elusiva la costituzione di una società creata per acquistare un immobile e successivamente cederlo mediante la vendita delle partecipazioni sociali se non dimostra un indebito vantaggio fiscale certo e l’assenza di valide ragioni economiche.
Il caso
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a un contribuente al quale l’Agenzia delle Entrate contestava una maggiore IRPEF, ritenendo elusiva una complessa operazione immobiliare.
Un gruppo di soggetti aveva costituito una società destinata ad acquistare un immobile nell’ambito di una procedura di vendita.
Successivamente le partecipazioni della società erano state cedute a un soggetto terzo, dopo la rivalutazione delle quote che consentiva di beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla legge.
Secondo l’Amministrazione, l’intera operazione era stata costruita esclusivamente per ottenere un risparmio d’imposta.
Il contribuente impugnava l’accertamento ma sia il giudice di primo grado sia quello di appello confermavano la tesi dell’Ufficio.
La controversia giungeva quindi davanti alla Corte di Cassazione.
L’ordinanza n. 24082 del 27 luglio 2026
La Corte ha ricordato che l’abuso del diritto, disciplinato dall’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, ricorre soltanto quando un’operazione, pur formalmente lecita, è priva di sostanza economica ed è finalizzata essenzialmente a conseguire un vantaggio fiscale indebito.
Nel caso concreto, la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione dei giudici di merito.
La costituzione della società non poteva essere considerata, di per sé, indice di elusione, poiché il bando di gara imponeva che l’acquirente fosse una persona giuridica.
Inoltre, la forma societaria risultava coerente con le esigenze organizzative, gestionali e patrimoniali dell’operazione, comprese le attività di ristrutturazione, gli adempimenti urbanistici e amministrativi e la gestione dell’investimento.
La Suprema Corte ha evidenziato che l’Amministrazione ha l’onere di dimostrare il disegno elusivo e che il mero conseguimento di un risparmio fiscale non è sufficiente quando l’operazione risponde anche a concrete ragioni economiche.
Per tali motivi ha cassato la sentenza impugnata con rinvio affinché il giudice di merito rivaluti l’intera vicenda alla luce dei principi enunciati.
La massima
“L’amministrazione finanziaria non può contestare l’elusione fiscale se l’imprenditore costituisce una azienda per acquistare un immobile e cederlo con la vendita delle partecipazioni societarie. L’abuso del diritto c’è solo in caso di risparmio fiscale certo.”