Con l’ordinanza n. 31784 del 05.12.2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in materia di avvisi di accertamento, precisando che il contribuente è tenuto unicamente a dimostrare l’illogicità o l’incongruenza dei criteri utilizzati per calcolare la percentuale di ricarico, senza dover quantificare gli effetti economici degli errori nel calcolo.
Il caso
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza.
L’Ufficio riteneva che i ricavi dichiarati non fossero coerenti rispetto ai ricarichi medi riscontrati, e procedeva a recuperare imposte utilizzando il metodo dell’accertamento analitico-induttivo.
La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso; la decisione veniva poi confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale.
A questo punto la società proponeva ricorso per Cassazione, articolando più motivi.
L’ordinanza n. 31784 del 5 dicembre 2025
La Cassazione affronta innanzitutto il tema del metodo utilizzato dall’Amministrazione finanziaria, chiarendo che nel caso concreto si trattava correttamente di un accertamento analitico-induttivo.
Questo tipo di accertamento si applica quando la contabilità del contribuente è solo parzialmente attendibile, consentendo all’Ufficio di colmare le lacune mediante presunzioni semplici basate su criteri logici, quali la determinazione delle percentuali di ricarico.
Il nodo centrale della controversia riguardava proprio la percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio.
La società contribuente aveva contestato la congruità del criterio utilizzato, richiamando elementi che avrebbero potuto incidere sulla reale marginalità: sconti, saldi, rimanenze, rottamazioni e variazioni di mercato.
Secondo la CTR, tuttavia, la società avrebbe dovuto anche dimostrare l’effettiva incidenza di tali elementi sulla media ponderata del ricarico. Ed è proprio su questo punto che la Cassazione interviene.
La Corte, seguendo la propria giurisprudenza, chiarisce che il contribuente ha l’onere di provare l’incongruenza o l’illogicità del criterio utilizzato dall’Ufficio, ma non deve spingersi oltre.
Non è necessario, infatti, dimostrare matematicamente quale sarebbe stata la diversa percentuale di ricarico o quale impatto avrebbe avuto sulla determinazione del reddito.
Tale onere—ritiene la Corte—sarebbe eccessivo e privo di base normativa. Al giudice di merito spetta invece la verifica critica del metodo adottato dall’Amministrazione, tenendo conto di tutti gli elementi indicati dal contribuente.
Per queste ragioni la Cassazione accoglie il motivo di ricorso relativo all’erronea allocazione dell’onere probatorio e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame.
La massima
«In materia di accertamento analitico-induttivo, il solo onere probatorio che deve gravare sul contribuente consiste nel provare l’illogicità e incongruenza dei criteri adottati nella determinazione della percentuale di ricarico».