Con l’ordinanza n. 24766 dell’8 settembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in materia di accertamento con adesione, precisando che il termine di decadenza di cui all’articolo 25, comma primo, del dpr 602/73 dal potere di riscuotere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa, ex articoli 36 bis del dpr 600/73 e 54 bis del dpr 633/72, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.
Il caso
La vicenda trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo automatizzato per l’anno d’imposta 2010. Inizialmente, al contribuente era stato notificato un avviso bonario con la possibilità di definire il debito mediante rateizzazione.
Dopo aver versato solo la prima rata, il contribuente non ha rispettato le scadenze successive, determinando così la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi emesso una cartella di pagamento. Il contribuente ha impugnato l’atto eccependo, tra le altre cose, la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione in base all’articolo 25 del dpr 602/73, poiché la notifica era avvenuta oltre i tre anni dalla dichiarazione.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, e la decisione era stata confermata in appello. Contro tale esito, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione.
L’ordinanza n. 24766 dell’8 settembre 2025
La Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di una decadenza dalla rateizzazione in sede di accertamento con adesione, il termine di riferimento non è quello generale dell’articolo 25 del dpr 602/73, che fa decorrere la decadenza dalla dichiarazione, bensì quello speciale previsto dall’articolo 3-bis del d.lgs. 462/1997.
In particolare, il comma 5 stabilisce che la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che tale termine biennale ha natura sollecitatoria e non decadenziale, a differenza del termine triennale previsto dall’articolo 25 del dpr 602/73.
Pertanto, la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate deve considerarsi legittima, poiché la decorrenza del termine va riferita alla scadenza della rata non onorata, e non alla presentazione della dichiarazione. In conseguenza di ciò, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.
La massima
“il termine di decadenza di cui all’articolo 25, comma primo, del dpr 602/73 dal potere di riscuotere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa, ex articoli 36 bis del dpr 600/73 e 54 bis del dpr 633/72, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo“.