Con sentenza n. 23343 del 26/07/2022, la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta al fine di risolvere una questione di particolare importanza: l’omesso avviso, nell’atto di precetto, della possibilità per il debitore di ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, importa la nullità dello stesso?
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Per i Giudici della Suprema Corte la risposta non può che essere di segno negativo. Invero, secondo i Giudici del Palazzaccio, è in primo luogo il dato testuale di cui all’art. 480, co. 2, c.p.c., a deporre in senso opposto alla nullità del precetto in caso di omesso avviso circa la possibilità di ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: gli elementi formali del precetto, cui è collegata la predetta sanzione, sono prescritti allo scopo di consentire all’intimato la inequivoca individuazione dell’obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato; finalità, questa, del tutto estranea alla ratio legis che ha ispirato la formulazione di cui all’art. 480, co. 2, c.p.c., che semplicemente promuove e stimola il ricorso alle procedure di cui agli artt. 6 ss., L. n. 3/2012.
In favore di detta conclusione depongono, tra l’altro, esigenze di carattere funzionale e sistemico, giacché è innegabile che l’intimato possa ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento benché abbia avuto inizio l’esecuzione ed indipendentemente dall’esito della stessa.
Sulla scorta di detta impostazione, la Suprema Corte di Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto:
Sulla scorta di detta impostazione, la Suprema Corte di Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto:“L’omissione dell’avvertimento di cui all’art. 480 c.p.c., comma 2, secondo periodo (introdotto dal D.L. n. 83 del 2015, art. 13, comma 1, lett. a), conv. in L. n. 132 del 2015) – che prescrive che il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell’opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3 del 2012 – costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l’obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure”.
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