Avviamento aziendale e accertamento: quando il Fisco deve provare di più

Con l’ordinanza n. 18871 del 10 luglio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in materia di accertamento fiscale, precisando che l’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, non può fondare la propria pretesa su un valore stimato solo ai fini dell’imposta di registro, ma deve fornire indizi concreti e concordanti per dimostrare un diverso valore effettivo dell’operazione.

Il caso

Una società operante nel settore alimentare aveva ricevuto un avviso di accertamento per l’anno 2014, con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava, da un lato, ricavi non contabilizzati derivanti da correzioni nei pesi della carne trasportata, e dall’altro, la deduzione di una quota eccessiva di ammortamento dell’avviamento relativo a un ramo d’azienda acquistato da un’altra società in liquidazione.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la decisione fu successivamente riformata in appello.

Contro tale sentenza, la società propose ricorso in Cassazione, affidandosi a tre motivi.

L’ordinanza n. 18871 del 10 luglio 2025

La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dei primi due motivi del ricorso: quanto ai ricavi non contabilizzati, ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivalutare le prove presuntive già apprezzate in appello; quanto al metodo di determinazione del ricarico, ha escluso l’esistenza di una contraddizione nella motivazione della sentenza di secondo grado.

Diversamente, ha accolto il terzo motivo, relativo alla deduzione dell’avviamento.

Secondo la Corte, l’Ufficio non poteva fondare la propria pretesa unicamente sul criterio di cui all’art. 2, comma 4, del D.P.R. 460/1996, utilizzabile nell’ambito dell’accertamento con adesione come parametro minimo.

Invece, avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi specifici, gravi, precisi e concordanti per dimostrare che il valore dell’avviamento fosse sovrastimato rispetto alla realtà.

La massima

“Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 5, comma 3, del Dlgs 147/2015 esclude che l’amministrazione finanziaria possa procedere a determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo invece provvedere a individuare ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza, che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente; a questa modalità di individuazione di un diverso valore non è conforme il criterio di cui all’articolo 2, comma 4, del Dpr 460/1996 che, di fatto, esonera l’Ufficio dall’assolvere il proprio onere probatorio.”

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