Cartelle esattoriali e notifiche al portiere: quando l’atto è nullo senza la raccomandata informativa

Con l’ordinanza n. 28850 del 31 ottobre 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in materia di avviso di iscrizione ipotecaria, precisando che, in tema di riscossione, è nulla la notifica della cartella esattoriale al portiere senza l’invio della raccomandata informativa al contribuente. Non è necessario l’avviso di ricevimento, poiché si presume che l’atto sia conosciuto dal destinatario in quanto consegnato a persona addetta alla casa.

Il caso

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una società cooperativa contro un avviso di iscrizione ipotecaria emesso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, relativo a numerose cartelle di pagamento.

La società lamentava, tra le altre cose, la mancata notifica delle cartelle, la prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria, nonché la violazione dello Statuto del contribuente.

In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, ritenendo regolari le notifiche della maggior parte delle cartelle.

La decisione era stata poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale aveva ribadito la validità delle notifiche, comprese quelle effettuate al portiere dello stabile, a mezzo PEC o mediante affissione alla casa comunale.

La società contribuente, ritenendo ingiusta tale decisione, proponeva ricorso per Cassazione fondato su quattro motivi, tra cui la contestazione della validità delle notifiche al portiere senza l’invio della successiva raccomandata informativa.

L’ordinanza n. 28850 del 31 ottobre 2025

La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso della contribuente, ritenendo fondata la censura relativa alle notifiche al portiere.

I giudici di legittimità hanno chiarito che, quando l’atto è consegnato al portiere dello stabile, è obbligatorio che l’ufficiale notificatore invii successivamente una raccomandata informativa al destinatario per comunicare l’avvenuta consegna.

L’assenza di tale adempimento comporta la nullità della notifica.

La Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la notifica al portiere, pur essendo una modalità ammessa, non garantisce di per sé che il destinatario abbia effettivamente avuto conoscenza dell’atto.

La successiva raccomandata informativa serve proprio a colmare tale lacuna, assicurando il diritto di difesa del contribuente.

Diversamente, la Cassazione ha rigettato gli altri motivi di ricorso, confermando la legittimità delle notifiche effettuate tramite PEC, anche se provenienti da indirizzi non presenti nei pubblici elenchi, purché istituzionali e idonei a garantire la provenienza dell’atto.

Ha inoltre ribadito che la variazione del domicilio fiscale produce effetti solo dopo sessanta giorni dalla comunicazione, rendendo valide le notifiche effettuate nel frattempo al vecchio indirizzo.

In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle cartelle notificate al portiere senza raccomandata informativa, decidendo nel merito e annullando tali cartelle.

Le spese processuali sono state compensate, considerata la parziale soccombenza e l’evoluzione recente della giurisprudenza in materia.

La massima

«In tema di riscossione, è nulla la notifica della cartella esattoriale al portiere senza invio della raccomandata informativa al contribuente. Non è necessario l’avviso di ricevimento perché si presume che l’atto sia conosciuto dal destinatario in quanto consegnato a persona addetta alla casa.»

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