Concordato e gruppi societari: la Cassazione chiarisce i limiti dell’effetto esdebitatorio

Con l’ordinanza n. 21449 del 24 giugno 2026, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di concordato, precisando che gli effetti liberatori derivanti dall’omologazione e dalla chiusura della procedura non possono estendersi automaticamente alle società appartenenti allo stesso gruppo: il beneficio esdebitatorio resta confinato ai creditori concorsuali della società che ha presentato e ottenuto il concordato.

Il caso

La vicenda trae origine da una procedura fallimentare nella quale un soggetto cessionario di crediti bancari aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo per un credito di oltre sette milioni di euro maturato nei confronti di una società appartenente a un gruppo societario.

Il Tribunale competente aveva però respinto l’opposizione proposta contro il decreto di esecutività dello stato passivo. Alla base della decisione vi era l’idea che la precedente chiusura del concordato preventivo della società capogruppo avesse prodotto un effetto esdebitatorio tale da incidere anche sui crediti vantati nei confronti della società controllata.

Secondo il giudice di merito, esisteva una forte interdipendenza tra le posizioni creditorie della controllante e della controllata, anche perché alcuni crediti risultavano garantiti da beni appartenenti alla capogruppo. Da ciò il Tribunale aveva fatto discendere la conclusione secondo cui i creditori avrebbero dovuto contestare il decreto di chiusura del concordato anziché insinuarsi successivamente al passivo della controllata.

Contro questa impostazione veniva proposto ricorso per cassazione.

L’ordinanza n. 21449 del 24 giugno 2026

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, concentrando il proprio ragionamento sull’articolo 184 della legge fallimentare.

Secondo i giudici di legittimità, il percorso seguito dal Tribunale non trovava alcun fondamento normativo. L’errore consisteva nell’avere attribuito alla chiusura del concordato della società capogruppo un effetto estintivo anche rispetto ai crediti esistenti nei confronti di una diversa società del gruppo.

La Cassazione ha ricordato che il concordato preventivo, nel sistema della legge fallimentare applicabile ratione temporis, è costruito come procedura riferita alla singola impresa e produce effetti soltanto nell’ambito soggettivo della società che vi accede.

L’articolo 184 della legge fallimentare stabilisce infatti che il concordato omologato è obbligatorio per i creditori della società debitrice che ha richiesto la procedura, ma non consente di estendere automaticamente tali effetti ad altre società del gruppo.

La Corte ha inoltre osservato che nel caso concreto non era neppure configurabile un concordato di gruppo, istituto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale sotto il regime della previgente legge fallimentare, non trovava riconoscimento normativo. Ed ha aggiunto che anche l’attuale disciplina della crisi d’impresa, pur contemplando strumenti dedicati ai gruppi, mantiene la distinzione tra le masse attive e passive delle singole società.

Altro passaggio rilevante dell’ordinanza riguarda il tema delle garanzie ipotecarie. La Cassazione ha chiarito che il fatto che un bene di proprietà della controllante fosse stato dato in garanzia per obbligazioni della controllata non trasformava il garante in debitore principale. L’ipoteca concessa da un terzo, infatti, attribuisce al creditore una garanzia reale senza creare un autonomo rapporto obbligatorio tra creditore e terzo concedente.

Alla luce di tali considerazioni, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale in diversa composizione per un nuovo esame della controversia.

La massima

A norma dell’articolo 184 Lf il concordato spiega i propri effetti esdebitatori limitatamente ai creditori concorsuali della società debitrice e richiedente il concordato e non a quelli delle società controllate.

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