Con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di concordato minore, precisando che il meccanismo di omologazione forzosa dei debiti tributari (il cosiddetto cram down) all’interno di questa procedura non richiede il rispetto dei passaggi burocratici rigidi previsti per il concordato preventivo. La Corte ha infatti chiarito che il concordato minore è caratterizzato da una procedura propria e più snella, che vede il ruolo centrale dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e che risulta incompatibile con l’obbligo di ottenere il preventivo “parere conforme” della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, rendendo quindi superflue le modalità procedurali più complesse dettate per i concordati aziendali di maggiori dimensioni.
La vicenda trae origine dalla richiesta di un professionista, in una condizione di sovraindebitamento, di accedere alla procedura di concordato minore.
Nel piano presentato, il professionista prevedeva un piano di rientro per il debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Il Tribunale in primo grado aveva rigettato la proposta poiché l’Agenzia delle Entrate aveva espresso voto sfavorevole, ritenendo che mancassero elementi sufficienti per procedere all’omologazione forzosa della transazione fiscale.
Contro tale decisione, il professionista aveva proposto reclamo dinanzi alla Corte d’Appello. Il giudice di secondo grado aveva accolto il reclamo, sostenendo che il voto contrario espresso dall’Agenzia delle Entrate non fosse valido, in quanto privo del necessario parere conforme della Direzione regionale.
Di conseguenza, la Corte d’Appello aveva ritenuto formatosi un silenzio-assenso da parte dell’amministrazione finanziaria, procedendo all’omologazione del concordato.
Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione.
L’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026
La Suprema Corte ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello, chiarendo un punto fondamentale sulla distinzione tra le diverse procedure concorsuali.
I giudici di legittimità hanno osservato che l’applicazione delle regole del concordato preventivo al concordato minore, prevista dall’art. 74 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), non è automatica, ma subordinata a un giudizio di compatibilità.
Secondo la Corte, imporre al concordato minore le rigide formalità procedimentali previste per il concordato preventivo — in particolare l’acquisizione del parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate — contrasta con la natura stessa dell’istituto, che è pensato per essere più agile e semplificato, essendo destinato a professionisti e piccole imprese.
La Cassazione ha sottolineato che, nel concordato minore, è il ruolo dell’OCC a essere centrale: la relazione particolareggiata redatta da tale organo costituisce infatti il presupposto necessario e sufficiente per valutare la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Pertanto, la procedura del cram down fiscale nel concordato minore è autonoma e non richiede l’applicazione delle disposizioni del concordato preventivo che impongono iter burocratici più gravosi.
La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio, poiché il giudice di merito dovrà valutare la fattibilità e la convenienza della proposta seguendo i principi di semplificazione propri del concordato minore.
Ai sensi dell’art. 80, comma 3, Ccii, l’omologazione del concordato minore mediante approvazione forzosa in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria (cd. cram down) non è subordinata all’obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 Ccii, essendo applicabile, per la transazione fiscale nel concordato minore, un’autonoma e più semplificata procedura con il necessario intervento dell’Occ, procedura che rende incompatibile, ai sensi dell’art. 74, comma 4, Ccii, l’applicazione delle diverse (più rigide) modalità di approvazione disposte nell’art. 88, comma 6, medesimo codice, che prevede il previo “parere conforme” della direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, ove competente ad esprimere il voto sia una direzione provinciale.