Con la sentenza n. 2278 del 5 agosto 2024, la Corte d’Appello di Milano si è pronunciata in materia di derivati finanziari con particolare focus sugli scenari probabilistici nell’ambito degli swap di copertura, discostandosi dalla visone della ben nota pronuncia delle Sezioni Unite del 2020.
Il caso
Nell’ambito del giudizio innanzi al Tribunale di Milano, l’attore citava in giudizio il convenuto in relazione alla stipula di un contratto di interest rate swap (IRS) ai fini della dichiarazione di nullità del medesimo per difetto di causa.
Il Tribunale meneghino, espletata la CTU, accoglieva la domanda di nullità e condannava la convenuta alla restituzione dei differenziali corrisposti in esecuzione del contratto.
In particolare, il Tribunale affermava che, nonostante il convenuto avesse fornito informazioni generali sul funzionamento degli IRS, documentazione riassuntiva sulle caratteristiche dei medesimi, ivi incluso tutto quanto concerne il mark to market, nel contratto non risultava specificato e nemmeno venivano forniti al cliente i dati previsionali in forza dei quali era stato fissato il tasso parametro cliente nella specifica misura prevista.
In breve, data la presenza nel contratto di leasing collegato della clausola c.d. floor, sulla cui scorta si è ritenuto che il convenuto avesse la certezza contrattuale di incassare i differenziali negativi progressivamente sempre crescenti per la cliente, la stessa ha travolto la validità dell’intero contratto per mancanza di causa di copertura comune alle parti nonché per insussistenza in astratto dell’alea in relazione a tutte le variazioni del tasso parametro inferiori al 0,3% (valore dell’euribor a tre mesi preso quale limite minimo di variazione al ribasso del tassi di indicizzazione per la determinazione del canone di leasing).
La sentenza n. 2278 del 5 agosto 2024
Nell’ambito del giudizio di appello, la Corte territoriale ha invece sostenuto, in breve, che l’informativa sui c.d. scenari probabilistici non è rilevante nell’ambito dei contratti derivati plain vanilla, discostandosi dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 8770 del 2020.
In particolare, dunque, la Corte meneghina ha fissato i seguenti principi di diritto
Le massime
“In due contratti di Interest rate swap e sottostante finanziamento, tecnicamente correlati, l’interruzione della relazione di copertura, per valori dell’Euribor inferiori ad una certa soglia, non determina il venire meno della funzione di copertura indicata dalla Consob nella Comunicazione n. 99013791 del 26.2.1999”.
“L’omessa informativa in merito agli scenari probabilistici, di cui a SS.UU. 8770/2020, non assume rilevanza quando il contratto in derivati del quale si controverte è rappresentato da un’operazione plain vanilla di obiettiva semplicità, nella quale gli esiti attesi sono immediatamente verificabili (ad esempio, esaminando la tendenza dei tassi euribor, pubblicati su siti internet facilmente accessibili)”
“Quando l’Istituto di Credito indica tutti i costi dell’operazione, distinguendo la componente remunerativa della Banca e la componente di copertura del rischio di mercato, in assenza di costi ulteriori, il mark to market si ha per chiaramente esplicitato nel contratto”
“I compiti dell’amministratore, diretti all’attuazione dell’oggetto sociale includono anche quelli, strettamente connessi, inerenti la gestione economico-finanziaria della società, che comprendono anche la stipulazione di contratti di locazione finanziaria e in derivati”