Con l’ordinanza n. 16701 del 28 maggio 2026, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in materia di detrazioni fiscali, precisando che il diritto alla detrazione non viene meno per la sola violazione di adempimenti formali, come la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti, purché il contribuente dimostri, tramite fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali previsti dalla direttiva IVA e eserciti il diritto entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
La controversia prende avvio da un avviso di accertamento notificato al contribuente per l’anno d’imposta 2009, con il quale l’Amministrazione finanziaria contestava omessa presentazione della dichiarazione e un reddito non dichiarato, oltre a recuperi in materia di IRPEF, IVA e IRAP.
Il contribuente impugnava l’atto, sostenendo l’illegittimità delle riprese e il mancato riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti. In primo grado il ricorso veniva accolto solo in parte.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, contestando sia il riconoscimento dei costi in presenza di dichiarazione omessa, sia la mancata considerazione di ulteriori riprese a tassazione, sia la detrazione dell’IVA in assenza delle liquidazioni periodiche.
Nel giudizio di secondo grado il contribuente si costituiva e depositava ulteriore documentazione.
La Commissione tributaria regionale riteneva infondate le doglianze dell’Ufficio sul reddito, ma accoglieva il motivo relativo all’IVA, confermando il recupero dell’imposta per il mancato invio delle liquidazioni periodiche, nonostante la documentazione contabile prodotta.
L’ordinanza n. 16701 del 28 maggio 2026
La Suprema Corte affronta anzitutto il terzo motivo di ricorso, con il quale il contribuente lamentava un vizio di motivazione apparente e manifestamente contraddittoria.
Sul punto, il Collegio esclude la nullità della sentenza di merito, rilevando che la motivazione, pur sintetica, consentiva comunque di comprendere l’iter logico seguito dal giudice di appello.
Esaminato poi il primo motivo, la Cassazione ne afferma la fondatezza.
La Corte ribadisce che il diritto alla detrazione IVA costituisce parte integrante del meccanismo dell’imposta e non può essere compresso per il solo mancato rispetto di obblighi formali, quando risultino provati, attraverso fatture o altra documentazione contabile, i requisiti sostanziali dell’operazione.
In questa prospettiva, gli adempimenti dichiarativi e contabili hanno funzione strumentale e non possono prevalere sulla realtà economica dell’operazione effettuata.
La Corte richiama inoltre il consolidato orientamento unionale e di legittimità, secondo cui la detrazione resta riconoscibile anche in presenza di omissioni formali, purché il diritto sia esercitato nel termine stabilito dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998.
Muovendo da tali premesse, la Cassazione osserva che il giudice di appello si era limitato a valorizzare in modo generico la mancanza delle liquidazioni periodiche, senza verificare se la documentazione prodotta fosse idonea a dimostrare i presupposti sostanziali del diritto alla detrazione.
Per tale ragione il primo motivo viene accolto. Il secondo motivo, relativo a un asserito mutamento della causa petendi e a un vizio di ultrapetizione, resta assorbito.
La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce dei principi di diritto enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli articoli 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. Sesta direttiva), quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti. Ciò purché il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’articolo 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del Dpr 322/1998.