Esecuzioni immobiliari: le clausole vessatorie non sono opponibili all’aggiudicatario

Con l’ordinanza n. 17055 del 20 giugno 2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ha stabilito che le clausole vessatorie non sono opponibili all’aggiudicatario del bene, nello specifico, che il controllo sulla vessatorietà non operato in sede monitoria e dunque riproponibile nel procedimento esecutivo, incontra il limite nell’intangibilità del soggetto aggiudicatario dell’immobile a seguito dell’esecuzione forzata.

Il Caso

Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Isernia, il debitore esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi.

L’acquirente in sede di vendita forzata (id est l’aggiudicatario) si costituiva quale parte resistente.

Nelle more del giudizio spiegava intervento adesivo la moglie del debitore esecutato, coniuge in regime di comunione dei beni e, pertanto, comproprietaria dell’immobile staggio.

Il Tribunale di Isernia rigettava l’opposizione, pertanto, il debitore esecutato e la coniuge comproprietaria impugnavano detta pronuncia affidandosi a tre motivi.

Successivamente, i medesimi ricorrenti notificavano un ulteriore ricorso di identico tenore, per conseguenza, i medesimi venivano riuniti.

L’aggiudicatario del bene si costituiva quale parte resistente.

L’Ordinanza n. 17055 del 20 giugno 2024

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciavano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909, 1421, c.c., 112, 647, 113 e 116, c.p.c., nonché della Direttiva CEE 93/13/CEE.

In particolare, i ricorrenti sostenevano che l’estraneità della coniuge rispetto al contratto di incarico a vendere l’immobile concluso dal marito nonché la successiva e conseguente estraneità al decreto ingiuntivo avesse impedito alla medesima di far valere la vessatorietà delle clausole contrattuali.

Per conseguenza, il medesimo decreto, quantunque non opposto e dunque ‘coperto’ dal giudicato, non era opponibile alla stessa e la procedura esecutiva era da ritenersi illegittima in ragione del viziato titolo esecutivo giudiziale.

La Corte di Cassazione, nel confermare l’indirizzo giurisprudenziale proprio, ha in primo luogo confermato che la mancata attivazione del giudice del monitorio in questo senso comporta che3 la decisione adottata, anche in caso di mancata opposizione, è inidonea alla formazione del giudicato.

Ciò consente, anche nella successiva fase esecutiva, un ripristino del contraddittorio che è stato impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa, al fine di consentire il rispetto e l’adeguamento della Direttiva europea di riferimento.

Nondimeno, sebbene il Supremo Consesso abbia ritenuto pacifico che il giudice del monitorio non avesse esaminato la questione relativa alla presenza di clausole vessatorie, ebbene il controllo successivo da parte del giudice dell’esecuzione incontra un limite da ricercarsi nell’avvenuta vendita del bene pignorato (ovvero nell’assegnazione del credito) per comprensibili motivi di tutela della sicurezza degli acquisti effettuati alle aste giudiziarie, come peraltro affermato dalla medesima giurisprudenza euro-unitaria.

Proprio su tali basi, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, ravvisando l’infondatezza dello stesso nell’incapacità della riconosciuta mancata formazione del giudicato di incidere sul già avvenuto esito traslativo del bene immobile.

Le Massime

Le nullità del processo esecutivo che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non hanno effetto nei confronti dell’aggiudicatario e le nullità del processo esecutivo precedenti l’ordinanza di vendita non sono opponibili all’acquirente o all’aggiudicatario la cui posizione è svincolata dalla validità degli atti del procedimento di vendita, dei quali non è stato in alcun modo parte”.

Il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”.

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