Fideiussione e schema ABI: i confini applicativi della pronuncia delle Sezioni Unite del 2021

Con le ordinanze gemelle nn. 26380 e 26383 del 10 ottobre 2024, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di fideiussioni conformi allo schema ABI del 2002, a pochi anni di distanza dalla nota pronuncia a Sezioni Unite del 2021, delineandone i confini applicativi ed escludendo l’applicazione del principio di diritto ai contratti autonomi di garanzia.

Il caso

Nel 2017 il Tribunale di Teramo rigettava l’opposizione al Decreto Ingiuntivo proposta dai fideiussori che avevano garantito una determinata esposizione debitoria societaria.

Il gravame veniva altresì respinto dalla Corte d’Appello di L’Aquila, la quale, dopo aver rammentato che il primo giudice aveva qualificato il rapporto intercorrente tra gli odierni ricorrenti e la banca quale contratto autonomo di garanzia, confermava detta decisione in ragione delle specifiche previsioni contrattuali ed escludeva che a detta tipologia di contratto potessero applicarsi i principi elaborati dalle Sezioni Unite con decisione del 30 dicembre 2021, n. 41994, le quali avevano optato per la nullità parziale dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle clausole che riproducono uno schema unilaterale costituente intesa vietata.

Avvero tale decisione proponevano ricorso per Cassazione i garanti.

Le ordinanze nn. 26380 e 26383 del 10 ottobre 2024

Con le decisioni in commento, pertanto, gli Ermellini affrontavano nuovamente la questione concernente le fideiussioni conformi allo schema ABI del 2002, delineando i confini applicativi dalla nota pronuncia a Sezioni Unite del 2021.

In particolare, il Supremo Consesso ha ritenuto l’operato della Corte d’Appello non censurabile in quanto conforme ai principi di diritto formatisi sul tema, correttamente applicati.

Per conseguenza, i Giudici del Palazzaccio hanno ribadito l’esclusione dell’applicabilità dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite ai contratti autonomi di garanzia, precisando che questi si riferiscono a fideiussioni contenenti determinate clausole contenute in fideiussioni stipulate nell’arco temporale dal 2002 al 2005, come scrutinato dalla Banca d’Italia.

La massima

del tutto correttamente – la Corte Territoriale – ha considerato irrilevanti, nella specie, i principi desumibili da Cass., S.U., n. 41944 del 2021: essi, infatti, si riferiscono a fideiussioni contenenti determinate clausole […] contenute in fideiussioni stipulate nell’arco temporale, scrutinato dalla Banca d’Italia, 2002 – 2005, non ai contratti autonomi di garanzia”.

Scarica l’ordinanza n. 26380

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