Con l’ordinanza n. 16163 dell’11 giungo 2024, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di fideiussione bancaria, con particolare focus sulle eccezioni opponibili al fideiussore terzo surrogato.
Il caso
Una società stipulava un contratto di mutuo fondiario con un istituto bancario, con fideiussione di un terzo soggetto per il 50% dell’importo.
Successivamente, la medesima concludeva con la banca un accordo transattivo non novativo di rimodulazione delle scadenze attraverso un piano di rientro del debito con versamenti periodici.
Nonostante il tempestivo pagamento della prima rata, la banca aveva successivamente escusso la garanzia e, per tale ragione, la società debitrice aveva interrotto i pagamenti delle rate e chiesto alla banca di rimodulare il piano di rientro tenendo conto dell’escussione della garanzia.
Prima dell’effettiva escussione della garanzia, la società garante non aveva informato il debitore della richiesta di pagamento dell’istituto di credito.
Avverso al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società garante, il debitore aveva proposto opposizione, accolta dal Tribunale di prime cure.
La Corte d’Appello accoglieva il ricorso del garante affermando che, ai sensi dell’art. 1952, co. 2, c.c. “l’eccezione esistente all’atto del pagamento da parte del garante sarà concretamente a questi opponibile da parte del debitore principale negli stessi limiti, alle identiche condizioni, e con le medesime modalità con cui essa sarebbe stata in ipotesi opponibile al creditore originario nel momento in cui la garanzia è stata escussa” e che, di conseguenza, l’inadempimento della transazione con il mancato pagamento delle rate successive alla prima, per quanto avvenuto in corso di giudizio, legittimava il garante a pretendere il pagamento dell’intero, così come previsto dalla transazione a favore del creditore principale.
Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per Cassazione la società debitrice.
La società garante resisteva con controricorso.
L’Ordinanza n. 16163 dell’11 giugno 2024
In particolare, secondo parte ricorrente, l’istituto di credito non avrebbe potuto avanzare la richiesta di pagamento al fideiussore il quale, a sua volta, non avrebbe dovuto provvedere al pagamento senza prima avvertire il debitore, per consentire a questo di opporre al creditore la stipulata transazione e le relative opponibili eccezioni.
Secondo la tesi di parte ricorrente è indiscutibile che il fideiussore abbia nei confronti del debitore principale, in relazione all’adempimento della prestazione, l’onere di avvisare il debitore dell’intenzione di pagare il debito ex art. 1952 c.c..
Questi, invece, non aveva dato alcuna preventiva comunicazione ai debitori principali che avevano ricevuto la richiesta di pagamento da parte del creditore, essendosi limitato solo a richiedere alla debitrice il rimborso di quanto già pagato all’istituto creditore, peraltro, dopo l’intervenuto accordo transattivo.
Tale accordo, che escludeva la possibilità per l’istituto di credito di escutere la garanzia prestata dal fideiussore, non era stato peraltro ritenuto risoluto.
In breve, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, da un lato, l’accordo transattivo impediva all’istituto di credito di escutere la garanzia; dall’altro, il garante avrebbe dovuto preventivamente avvisare il debitore circa l’intenzione di pagare al fine di metterlo in condizione di renderlo edotto circa le eccezioni sollevabili.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato.
Prendendo le mosse dalla previsione di cui all’art. 1952, c.c., gli Ermellini hanno precisato che se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento, restando slava l’azione di ripetizione avverso il creditore.
L’avviso di futuro pagamento pone al debitore l’onere di comunicare al fideiussore ogni elemento utile alla conoscenza della concreta realtà del rapporto con il creditore, in modo da fare apprezzare l’attuale sussistenza del debito e, quindi, l’eventuale invalidità, inefficacia od estinzione dell’obbligazione garantita.
La trasgressione dell’onere di preavviso del pagamento produce la conseguenza che il debitore può opporre al garante che agisce in via di surrogazione o di regresso le eccezioni che avrebbe potuto far valere contro il suo creditore.
L’onere di dare l’avviso del futuro pagamento comporta che il fideiussore abbia conoscenza della situazione concreta dell’obbligazione garantita e tale conoscenza consente al fideiussore di assolvere al dovere di opporre al creditore ogni eccezione che deriva dall’obbligazione garantita.
Di qui la conseguenza che il fideiussore, nell’adempimento della propria obbligazione, non soltanto deve operare con diligenza per conseguire l’effetto della liberazione dall’obbligazione di garanzia, ma anche perché possa mantenere integro il suo diritto ad agire contro il debitore e i terzi, in via di regresso o in surrogazione del creditore soddisfatto.
Pertanto, la Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza con rinvio.
La massima
“Il debitore può opporre al terzo surrogato le eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito nel quale il terzo si è surrogato. Inoltre, può eccepire fatti estintivi, modificativi o sospensivi del rapporto obbligatorio anteriori alla surrogazione. Il surrogato non può però esercitare azioni negoziali, non essendo parte del contratto originario”.