Fideiussioni e schema ABI: le Sezioni Unite chiariscono quando la garanzia “a valle” può essere nulla

Con l’ordinanza n. 24825 del 28 agosto 2026, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate in materia di fideiussioni e schema ABI, precisando che anche una fideiussione specifica, se riproduce le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 cod. civ., può essere valutata dal giudice come contratto “a valle” di un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza. Tuttavia, il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 non è, da solo, sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’intesa per contratti stipulati prima o dopo il periodo oggetto dell’accertamento, né per estenderne automaticamente la portata alle fideiussioni specifiche. Il giudice di merito deve quindi ricostruire contenuto, ambito temporale e ambito oggettivo dell’accertamento amministrativo e valutare, insieme agli ulteriori elementi di prova, se il modello utilizzato sia effettivamente riconducibile a un’intesa o pratica concordata anticoncorrenziale.

Il caso

Due garanti avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto loro il pagamento di una somma dovuta in forza di fideiussioni prestate a garanzia di specifiche operazioni bancarie riferite all’esposizione debitoria di un’impresa individuale. Le fideiussioni erano state sottoscritte nel 2015.

Le garanti contestavano la validità delle garanzie, sostenendo che i relativi testi riproducessero tre clausole dello schema predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana e censurato dalla Banca d’Italia nel provvedimento del 2 maggio 2005: la clausola di reviviscenza, quella di sopravvivenza e quella di deroga ai termini previsti dall’art. 1957 cod. civ. Secondo la loro prospettazione, la nullità della deroga avrebbe comportato la piena applicazione dell’art. 1957 cod. civ. e, poiché le iniziative di recupero erano state intraprese oltre il termine previsto, la banca sarebbe decaduta dalla possibilità di agire nei loro confronti.

La società creditrice, invece, sosteneva la validità delle fideiussioni, evidenziandone la natura specifica e non omnibus e sottolineando che esse erano state stipulate nel 2015, quindi al di fuori del periodo oggetto dell’accertamento amministrativo della Banca d’Italia.

Di fronte al contrasto interpretativo emerso nella giurisprudenza, il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 1° agosto 2025, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., sottoponendo alle Sezioni Unite tre questioni: la rilevanza del fattore temporale, l’estensione dei principi alle fideiussioni specifiche e gli effetti della clausola di pagamento “a prima richiesta” dopo l’eventuale nullità della deroga all’art. 1957 cod. civ. Il rinvio è stato dichiarato ammissibile dal Primo Presidente l’11 novembre 2025.

L’ordinanza n. 24825 del 28 agosto 2026

Le Sezioni Unite prendono le mosse dal provvedimento della Banca d’Italia del 2005 e dalla precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021. In quella decisione la Corte aveva riconosciuto la possibilità di ottenere la nullità parziale delle clausole anticoncorrenziali inserite nei contratti di fideiussione “a valle” di un’intesa vietata, riconoscendo al provvedimento dell’autorità di vigilanza un particolare valore probatorio quanto al collegamento funzionale tra l’intesa “a monte” e il contratto successivo.

Il primo punto affrontato riguarda il tempo. La Corte chiarisce che l’accertamento amministrativo non può essere considerato prova privilegiata anche al di fuori del perimetro temporale concretamente oggetto dell’istruttoria. Per le fideiussioni anteriori o successive a quel periodo, tuttavia, il provvedimento del 2005 non è privo di rilievo: può costituire un elemento di prova, ma da solo non è sufficiente. Spetta al giudice di merito ricostruire la portata dell’accertamento, verificando se esso contenga elementi idonei a proiettarsi sul periodo precedente o successivo e valutando gli ulteriori elementi disponibili.

Il secondo punto riguarda la natura della garanzia. Il provvedimento del 2005 aveva avuto specificamente ad oggetto lo schema ABI relativo alle fideiussioni omnibus. Le Sezioni Unite, però, non ritengono che ciò renda automaticamente estranea ogni fideiussione specifica alla verifica antitrust. Anche una fideiussione specifica può essere “a valle” di un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza, ma la relativa circostanza deve essere dimostrata nel singolo giudizio. La parte che chiede la nullità deve quindi provare, con gli strumenti istruttori disponibili, l’esistenza di una standardizzazione contrattuale delle tre clausole anche nelle fideiussioni specifiche e la sua effettiva idoneità a produrre una restrizione della concorrenza. In questa verifica, il provvedimento della Banca d’Italia può essere utilizzato, ma come elemento di prova non sufficiente da solo.

La Corte precisa inoltre che il giudice di merito deve verificare concretamente la portata temporale e oggettiva dell’accertamento amministrativo. Anche qualora venga ritenuta esistente, al momento della stipula della garanzia, un’intesa o pratica concordata, la controparte può dimostrare che, nel caso concreto, le clausole siano state oggetto di una trattativa effettiva e libera tra le parti.

Infine, le Sezioni Unite affrontano il rapporto tra la clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ. e la distinta clausola di pagamento “a prima richiesta”. La Corte ritiene che le due pattuizioni abbiano funzione diversa. La prima, se riconducibile all’intesa anticoncorrenziale, può essere dichiarata nulla; la seconda, invece, non viene automaticamente travolta dalla nullità, perché non era tra le clausole censurate dalla Banca d’Italia e svolge una funzione di immediata protezione del credito bancario, lasciando comunque al garante la possibilità di far valere successivamente le proprie ragioni.

Ne consegue che, quando la fideiussione contiene una clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 cod. civ. anche mediante una tempestiva richiesta stragiudiziale al garante, purché questa sia effettuata entro il termine previsto dalla norma. La nullità della distinta clausola di deroga ai termini dell’art. 1957 cod. civ. non comporta, dunque, automaticamente l’eliminazione di questa modalità semplificata di iniziativa del creditore.

All’esito, la Corte non decide direttamente la controversia concreta, ma enuncia i principi di diritto e restituisce gli atti al Tribunale di Siracusa, cui spetta compiere gli accertamenti di fatto necessari e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La massima

Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia ‘a valle’, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri.

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