I soci sono comunque responsabili del debito se non comunicano al creditore la trasformazione della s.n.c. in s.r.l.

Con l’ordinanza n. 11819 del 5 maggio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione civile, si è pronunciata in materia di responsabilità dei soci di snc, precisando che i medesimi rispondono del debito societario sorto anteriormente alla trasformazione in s.r.l., se questa non viene comunicata al creditore.

Il caso

I soci di una s.r.l., già s.n.c., proponevano opposizione avverso un D.I. che li condannava al pagamento di €. 28.000,00 per canoni di locazione impagati dalla società n.q. di sub-conduttrice di un immobile.

Il Tribunale, all’esito del giudizio di opposizione, ridotta la debitoria in ragione dell’intervneuto pagamento parziale da parte di un terzo, revocava il D.I. opposto e condannava comunque i soci al pagamento della minor somma di €. 22.000,00.

Nondimeno, proposto gravame innanzi alla Corte d’Appello di Bologna, la medesima accoglieva il ricorso dei soci.

In particolare, secondo la Corte la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili di società trasformatesi in società di capitali per le obbligazioni sorte anteriormente alla trasformazione non è soggetta in via analogica all’applicazione dell’art. 36 l. 392/1978, ma è disciplinata espressamente dall’art. 2500 – quinquies cod. civ. Norma, quest’ultima, che prevede la permanenza dei debiti in capo ai soci illimitatamente responsabili, salvo che il creditore sociale abbia dato il proprio consenso alla trasformazione. Consenso da ritenersi presunto se il creditore, posto a conoscenza della trasformazione, non lo abbia espressamente negato entro i sessanta giorni successivi. Nel caso di specie, ha osservato ancora la Corte d’Appello, la società creditrice era a conoscenza della trasformazione, tanto che anche la prima delle fatture impagate oggetto della domanda, risalente all’agosto 2017, era stata intestata alla debitrice in forma di s.r.l. e non di s.n.c., e non aveva neppure allegato di avere mai negato il proprio consenso alla trasformazione.

Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per Cassazione la società creditrice, affidandosi a 3 motivi.

L’ordinanza n. 11819 del 5 maggio 2025

In particolare, con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente denunciava la violazione e la falsa applicazione della previsione di cui all’art. 2500 quinquies poiché la Corte aveva erroneamente desunto il consenso implicito della creditrice alla trasformazione societaria in ragione dell’emissione della fattura intestata alla s.r.l. in luogo della s.n.c..

La Corte sarebbe quindi caduta in errore in quanto la previsione normativa non consente di dedurre consenso implicito se non a seguito di una comunicazione formale al creditore dell’avvenuta trasformazione, che non abbia negato il consenso entro il termine di 60 giorni.

La Corte di Cassazione, analizzato il ricorso, dichiarava il terzo motivo fondato.

Nello specifico, gli Ermellini, prendendo le mosse dalla previsione di cui all’art. 2500 quinquies, co. 2, c.c., a mente del quale “il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”, hanno chiarito che la comunicazione deve avere come oggetto specifico la trasformazione della società; pertanto, ai fini della operatività della presunzione di consenso, all’omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita aliunde della trasformazione da parte dei creditori, né l’invio di atti ai medesimi dai quali l’avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell’avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera.

Il primo comma della medesima norma, secondo cui “la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione” implica la liberazione solo in caso di consenso espresso.

Qualora ciò non avvenga, è possibile desumere il consenso solo in caso di comunicazione formale a mezzo raccomandata o altri mezzi che garantiscano la prova di ricevimento, seguita dal silenzio fino a 60 giorni.

Di conseguenza, è irrilevante che il creditore abbia avuto contezza della trasformazione societaria altrimenti rispetto a quanto normativamente previsto, permanendo, in tal caso, la responsabilità dei soci.

Sulla scorta di detta motivazione, il Supremo Consesso ha accolto il terzo motivo di ricorso

La massima

In tema di trasformazione di una società di persone in una società di capitali (c.d. “trasformazione omogenea progressiva”), l’articolo 2500-quinquies, c.c., richiede necessariamente, ai fini della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte anteriormente ad essa, una comunicazione formale da parte della società debitrice nei confronti dei creditori sociali, in assenza della quale il consenso di questi ultimi non può in alcun modo presumersi”.

Scarica la sentenza