Il socio uscente non risponde degli utili in nero

Con l’ordinanza n. 32742 del 16 dicembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in materia di redditi societari chiarendo un principio di particolare rilievo pratico: quando, nel corso dell’anno, cambia la compagine sociale di una società di capitali a ristretta base partecipativa, gli eventuali utili extra bilancio non possono essere imputati al socio che ha ceduto la propria partecipazione, ma esclusivamente a chi riveste la qualità di socio al momento della chiusura dell’esercizio.

Il caso

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva imputato a una contribuente, in qualità di socia indiretta, una quota di utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa.

Nel corso dell’anno d’imposta oggetto di accertamento, tuttavia, la contribuente aveva ceduto le proprie quote societarie prima della chiusura dell’esercizio.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la cessione non avrebbe impedito l’imputazione degli utili in nero, che avrebbero dovuto essere ripartiti tra socio uscente e socio subentrante in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione nel corso dell’anno.

La contribuente impugnava l’atto impositivo e otteneva ragione nei primi due gradi di giudizio.

La Commissione tributaria regionale, in particolare, riteneva decisivo il fatto che la cessione delle quote fosse avvenuta prima della fine dell’esercizio, escludendo così la possibilità di imputare alla socia uscente gli utili extracontabili contestati.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione delle norme in materia di accertamento e presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa.

L’ordinanza n. 32742 del 16 dicembre 2025

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo che la decisione della Commissione tributaria regionale fosse pienamente conforme all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.

I giudici di legittimità hanno ribadito che, anche nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’imputazione degli utili – compresi quelli extra bilancio – segue criteri analoghi a quelli previsti per le società di persone.

In particolare, il diritto agli utili matura solo al momento della chiusura dell’esercizio e dell’approvazione del bilancio.

Secondo la Corte, non è possibile suddividere il reddito societario in base al mero decorso del tempo, poiché la produzione del reddito non avviene in modo continuo e uniforme durante l’anno.

Di conseguenza, risulta giuridicamente errata una ripartizione degli utili fondata sulla durata della partecipazione del socio nel corso dell’esercizio.

Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto corretto escludere ogni responsabilità fiscale in capo al socio che aveva ceduto le quote prima della chiusura dell’esercizio sociale, confermando così la legittimità delle decisioni di merito.

La massima

«In tema di redditi prodotti da società di capitali a ristretta base partecipativa, qualora nel corso di un esercizio sia mutata la compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, gli utili extra bilancio vanno imputati esclusivamente a colui che rivesta la qualità di socio al momento della chiusura dell’esercizio sociale, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante in relazione alla durata della rispettiva partecipazione alla società nel corso dell’esercizio, poiché la maturazione del reddito non è continua ed uniforme nel tempo ed è impossibile una sua quantificazione frazionata».

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