IVA, magazzino e ravvedimento operoso: la Cassazione traccia i confini delle presunzioni fiscali

Con l’ordinanza n. 5760 del 13 marzo 2026, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in materia di accertamento IVA, precisando che, quando non operano le presunzioni legali di cessione e di acquisto previste dal D.P.R. n. 441 del 1997, l’Amministrazione finanziaria può comunque procedere alla rettifica delle dichiarazioni sulla base delle regole generali dell’accertamento tributario e di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, valorizzando anche la documentazione contabile non obbligatoria rinvenuta in sede di verifica.

Il caso

La vicenda trae origine da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società attiva nella fabbricazione di articoli in materie plastiche.

All’esito del controllo, nel PVC del 4 agosto 2020 venivano formulati rilievi riferiti agli anni d’imposta 2016 e 2017, sia sul piano dei costi sia su quello dei ricavi, con contestazioni collegate anche alla gestione del magazzino.

Per il 2016 i verificatori contestavano, da un lato, la deducibilità di alcuni costi per violazione del principio di competenza e, dall’altro, la presenza di acquisti senza fattura.

Dopo le osservazioni difensive della contribuente, l’Ufficio adottava l’invito a comparire e recepiva in parte le eccezioni della società, riconoscendo un diverso calcolo del calo percentuale dei prodotti lavorati e rideterminando l’importo degli acquisti non documentati.

La società, a sua volta, presentava dichiarazioni integrative e correggeva alcune poste contabili, ma senza regolarizzare integralmente tutti gli effetti sanzionatori connessi ai rilievi mossi.

Per il 2017 venivano invece contestati ulteriori costi ritenuti indeducibili per competenza e ricavi non dichiarati.

Anche in questo caso l’Ufficio, dopo il contraddittorio endoprocedimentale, ricalcolava parzialmente gli importi, mentre la società procedeva solo a una regolarizzazione parziale della propria posizione, lasciando impregiudicata la contestazione relativa all’omessa contabilizzazione dei ricavi.

Su questa base venivano notificati due avvisi di accertamento: il primo per il 2016, con la rettifica della perdita dichiarata, la rideterminazione del valore della produzione ai fini IRAP e l’irrogazione di una sanzione per gli acquisti senza fattura; il secondo per il 2017, con l’accertamento di un maggior imponibile, la revisione del valore della produzione ai fini IRAP e un maggior volume d’affari ai fini IVA.

In primo grado la Corte di giustizia tributaria accoglieva i ricorsi della società, valorizzando la circostanza che la contribuente avesse corretto i dati contabili nei bilanci e nelle dichiarazioni integrative e ritenendo tempestivo il ravvedimento operoso, poiché intervenuto prima della notifica degli avvisi di accertamento.

La decisione veniva confermata in appello. L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi in Cassazione.

L’ordinanza n. 5760 del 13 marzo 2026

La Suprema Corte affronta innanzitutto le eccezioni preliminari sollevate dalla società resistente, chiarendo che la notifica del ricorso per cassazione eseguita presso la parte, anziché al domicilio eletto in grado di appello, integra una nullità sanabile e non un’inesistenza dell’atto. Anche le ulteriori doglianze sulla forma del ricorso vengono respinte, poiché il motivo erariale è ricondotto, in modo univoco, alla violazione di legge.

Nel merito, la Corte ricostruisce il perimetro dell’istituto del ravvedimento operoso nella disciplina applicabile ratione temporis. Ricorda che, secondo l’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, il ravvedimento si perfezionava soltanto con il pagamento integrale del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi.

La successiva evoluzione normativa del 2019, con l’introduzione dell’art. 13-bis, ha poi ammesso il ravvedimento frazionato o parziale, ma la Corte evidenzia che, nel caso concreto, la società non aveva comunque versato né la sanzione collegata al primo avviso né la maggiore IVA relativa al secondo.

Di conseguenza, non poteva parlarsi neppure di ravvedimento parziale in senso tecnico.

Esclusa la sanatoria, la Cassazione esamina il tema delle presunzioni in materia di IVA e imposte dirette. Richiama il D.P.R. n. 441 del 1997, che disciplina le presunzioni legali di cessione e di acquisto dei beni, e precisa che tale disciplina opera solo quando gli ammanchi siano rilevati mediante inventario fisico oppure attraverso un confronto fondato sulle scritture ausiliarie di magazzino o su altra documentazione contabile obbligatoria.

Quando, invece, la società non è tenuta a tali scritture e le differenze emergono da controlli diversi, la disciplina speciale non trova applicazione.

Questo, però, non significa che l’Ufficio sia privo di strumenti.

La Corte ribadisce che restano pienamente applicabili le norme generali sull’accertamento, in particolare l’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972, che consentono la rettifica anche in base a presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c..

In quest’ottica può essere valorizzata anche la documentazione contabile non obbligatoria, se reperita dai verificatori o spontaneamente esibita dal contribuente.

Nel caso esaminato, la Corte osserva che le differenze inventariali erano state riscontrate non già mediante una rilevazione fisica della merce, ma attraverso il confronto tra rimanenze registrate e fatture di acquisto e di vendita.

Proprio per questo, anche a prescindere dall’operatività della presunzione legale di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, risultavano comunque utilizzabili le presunzioni ordinarie ai fini della ripresa fiscale.

Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La massima

“In tema di accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi, ove le società non siano obbligate alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, se gli ammanchi di beni non siano stati riscontrati né a seguito di un inventario fisico degli stessi, né di un confronto basato sulla documentazione contabile obbligatoria, si è fuori dall’ambito applicativo della disciplina dettata dal Dpr 441/1997; occorre, tuttavia, rilevare che, l’inoperatività delle presunzioni legali di cessione e di acquisto, non comporta anche l’inapplicabilità delle norme generali in tema di accertamento delle imposte (in specie, dell’articolo 39 del Dpr 600/1973 e dell’articolo 54 del Dpr n. 633/1972), le quali consentono la rettifica delle dichiarazioni anche sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all’articolo 2729 Cc, atteso che anche la documentazione non obbligatoria tenuta dal contribuente, rinvenuta dai verificatori o spontaneamente esibita, può essere valutata ai fini dell’accertamento e della prova della ripresa fiscale.”

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