La Cassazione sulla liquidazione IVA di gruppo: ammesso il controllo indiretto congiunto tramite più controllate

Con l’ordinanza n. 16016 del 25 maggio 2026, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in materia di IVA di gruppo, precisando che, ai fini della verifica dei requisiti per l’accesso alla procedura semplificata di liquidazione dell’IVA di gruppo, la società controllante può esercitare il possesso della quota di partecipazione superiore al cinquanta per cento della controllata sia in via diretta sia in via indiretta. In particolare, ai fini della sussistenza del controllo indiretto, la soglia di partecipazione maggioritaria prescritta dalla legge può essere validamente raggiunta anche attraverso la sommatoria delle quote o delle azioni che siano possedute nella società controllata da più società che risultino, a loro volta, direttamente controllate dalla medesima capogruppo.

Il caso

La complessa vicenda fattuale e processuale trae origine da una verifica fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) condotta dall’Amministrazione finanziaria in relazione all’anno d’imposta 2015. All’esito del controllo, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento nei confronti di una società holding, qui identificata con la sigla LG, e di una sua consociata, LA, disconoscendo la legittimità della loro adesione al regime di favore della liquidazione dell’IVA di gruppo regolato dall’articolo 73, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. Secondo la tesi dell’Ufficio erariale, la capogruppo LG non disponeva del requisito del controllo per un ammontare delle quote superiore al cinquanta per cento della società LA.

Sotto il profilo della catena societaria, la società LA era posseduta in via indiretta da LG attraverso due diverse società intermedie, la Joseph Louis E Sons Srl e la Luise International E Co. Srl. Entrambe queste società di primo livello erano possedute interamente (nella misura del 100%) dalla capogruppo LG, e ciascuna di esse deteneva una partecipazione pari esattamente al cinquanta per cento del capitale sociale di LA. Ne derivava che la capogruppo LG, pur non avendo una partecipazione diretta in LA, ne disponeva indirettamente dell’intero pacchetto azionario e, di conseguenza, esercitava la totalità dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della controllata.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, contestava tale assetto applicando una lettura rigorosa e formalistica della normativa di settore, sostenendo che il meccanismo della liquidazione dell’IVA di gruppo non potesse estendersi a ipotesi di controllo indiretto congiunto o parcellizzato, ossia a situazioni in cui la quota di partecipazione superiore alla metà del capitale fosse frazionata tra più società del gruppo senza che nessuna di esse possedesse singolarmente la maggioranza assoluta nella società finale.

Le società contribuenti proponevano ricorso avverso l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la quale, con la sentenza n. 4311/21/22, rigettava le doglianze dei contribuenti confermando la posizione restrittiva del fisco. La decisione veniva successivamente impugnata dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che con la sentenza n. 2224/20/23 accoglieva gli appelli riuniti delle società. I giudici di secondo grado rilevavano che l’interpretazione ministeriale che escludeva il controllo indiretto congiunto doveva considerarsi obsoleta e non più coerente con l’evoluzione normativa, poiché la capogruppo LG disponeva dell’effettivo controllo di tutte le quote e dei diritti di voto di LA. L’Agenzia delle Entrate impugnava quindi la decisione di appello proponendo ricorso per cassazione basato su due motivi, incentrati principalmente sulla contestata violazione dell’articolo 73, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e dei relativi decreti attuativi.

L’ordinanza n. 16016 del 25 maggio 2026

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la piena legittimità dell’operato dei contribuenti e validando l’interpretazione sistematica fornita dai giudici tributari di secondo grado.

Nel definire il percorso logico-giuridico, la Sezione Tributaria ha svolto un’ampia disamina del rapporto tra l’ordinamento nazionale e i principi del diritto dell’Unione Europea. Sotto il profilo eurocomunitario, l’articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel loro territorio che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare con le storiche pronunce nelle cause NGD mbH (C-141/20), Commissione/Svezia (C-480/10) e Larentia + Minerva (C-108/14 e C-109/14), ha chiarito che i vincoli finanziari, economici e organizzativi non devono essere interpretati in senso restrittivo. Le eventuali limitazioni o soglie quantitative introdotte dai legislatori nazionali sono legittime solo qualora risultino necessarie e adeguate a prevenire comportamenti abusivi o fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Inoltre, la stessa Commissione Europea, nella comunicazione COM/2009/0325, descrive il gruppo IVA come una vera e propria finzione giuridica creata ai fini dell’imposta, in cui la sostanza economica delle relazioni deve necessariamente prevalere sulla forma giuridica societaria.

I giudici di legittimità hanno poi tracciato i confini tra i diversi regimi applicabili ai gruppi societari in Italia, evidenziando la netta distinzione concettuale e operativa tra il “Gruppo IVA” vero e proprio (introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2018 con gli articoli 70-bis e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972) e il regime della “liquidazione dell’IVA di gruppo” previsto dall’articolo 73, terzo comma, dello stesso decreto. Nel Gruppo IVA si assiste alla nascita di un soggetto passivo unico dotato di partita IVA comune, con la conseguenza che le cessioni e prestazioni interne al perimetro del gruppo perdono rilevanza ai fini del tributo. Al contrario, la liquidazione dell’IVA di gruppo costituisce una procedura di carattere meramente compensativo e finanziario, in cui le singole consociate mantengono intatta la propria soggettività passiva e autonomia giuridica, ma trasferiscono periodicamente i propri saldi di debito o di credito alla capogruppo, che provvede a effettuare le liquidazioni e i versamenti cumulativi compensando le rispettive risultanze d’imposta.

La Cassazione ha chiarito che, sebbene la liquidazione dell’IVA di gruppo rappresenti un regime nazionale speciale e non costituisca una diretta trasposizione della direttiva comunitaria (come confermato anche dalla Corte di Giustizia UE nella causa Ampliscientifica, C-162/07), i principi eurounitari di prevalenza della sostanza economica e di proporzionalità rimangono pienamente utilizzabili per interpretare le disposizioni di diritto interno, stante la sostanziale analogia delle finalità agevolative e di semplificazione perseguite dalle due discipline.

Il nucleo della decisione riguarda l’interpretazione dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 1979, che disciplina i requisiti di controllo necessari per la liquidazione di gruppo, richiedendo il possesso di una percentuale superiore al cinquanta per cento del capitale della controllata fin dall’inizio dell’anno solare precedente (termine poi rimodulato al 1° luglio dell’anno precedente dal D.M. 13 febbraio 2017). L’Amministrazione finanziaria aveva storicamente escluso la cumulabilità delle quote nel controllo indiretto basandosi sul tenore letterale della norma regolamentare, la quale menziona il possesso di quote da parte dell’ente controllante o di “un’altra società controllata da questi”, interpretando la formula al singolare come l’esigenza di una catena partecipativa rigorosamente lineare e univoca.

La Suprema Corte ha disatteso tale interpretazione atomistica e formalistica, rilevando che una restrizione basata sul mero dato letterale non trova alcuna giustificazione logico-giuridica o di contrasto all’elusione fiscale. Quando una capogruppo detiene il controllo totalitario su due distinte società intermediarie, le quali a loro volta si spartiscono l’intero capitale di una terza società, il vincolo finanziario e decisionale della holding sulla controllata finale è indubbio ed assoluto, del tutto sovrapponibile a quello esercitato tramite un’unica catena societaria lineare o in via diretta. Pertanto, sotto il profilo teleologico, il concetto di controllo indiretto ai fini IVA deve includere anche l’ipotesi di controllo indiretto congiunto, consentendo la sommatoria delle quote detenute da più consociate dirette.

L’ordinanza ha così rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, sancendo la compensazione delle spese di giudizio in ragione della novità e della complessità ermeneutica della questione affrontata.

La massima

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l’applicazione della disciplina della liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’articolo 73, terzo comma, del Dpr 633/1972, l’ente o la società controllante può esercitare il possesso delle quote o delle azioni superiori al cinquanta per cento sia in via diretta che in via indiretta, così come previsto dall’articolo 2 del Dm 13 dicembre 1979. Ai fini del controllo indiretto, il possesso delle quote o delle azioni superiori al cinquanta per cento della società controllata può essere conseguito, da parte dell’ente o della società controllante, anche sommando le quote o le azioni possedute da più società direttamente controllate.

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