La CGUE sulla nozione di consumatore: il mutuo ipotecario per immobili da locare

Con la sentenza C-347-23 del 24 ottobre 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, X Sezione, si è pronunciata in materia di tutela del consumatore precisando che una persona fisica che stipula un contratto di mutuo al fine di acquistare un immobile da porre in locazione non può, per ciò solo, essere escluso dalla nozione di “consumatore”.

Il caso

Nel 2008 una coppia sposata e residente a Londra stipulava u contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero, che prevedeva un tasso d’interesse variabile e un rimborso di tale credito in zloty polacchi.

La coppia stipulava il contratto di mutuo ipotecario ai fini dell’acquisto di un immobile residenziale situato a Varsavia (Polonia), destinato ad essere locato dietro corrispettivo; i canoni di locazione servivano principalmente al rimborso delle rate mensili di tale contratto di mutuo ipotecario.

Al fine di realizzare siffatto progetto, i coniugi si avvalevano di un amministratore di proprietà immobiliari che esercita la sua attività professionale in Polonia, che operava quale mandatario rappresentando i medesimi al momento della conclusione del contratto di mutuo ipotecario, del contratto di acquisto di tale immobile, del contratto di locazione e del contratto di servizi ai locatari.

Nel 2019, la coppia aveva rimborsato la totalità del loro mutuo ipotecario e venduto l’immobile.

Nel medesimo anno, i coniugi adivano il Tribunale regionale di Varsavia, chiedendo il rimborso di tutte le somme versate in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario poiché contenente clausole abusive che ne determinano la nullità.

Il giudice del rinvio indicava che le clausole del contratto di mutuo ipotecario che prevedono l’indicizzazione di tale mutuo con riferimento al tasso di cambio del franco svizzero, che definiscono l’oggetto principale di detto contratto di mutuo ipotecario, hanno carattere abusivo in quanto non sono state oggetto di negoziato individuale, non sono state redatte in un linguaggio chiaro e comprensibile e sono contrarie al requisito di buona fede, determinando così, a danno dei ricorrenti nel procedimento principale, uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti nascenti da detto contratto di mutuo ipotecario.

Tuttavia, il medesimo giudice si interrogava sulla possibilità di qualificare i ricorrenti nel procedimento principale come consumatori .

La Sentenza C-347-23 del 24 ottobre 2024

I giudici comunitari passavano dunque in rassegna la previsione di cui all’art. 2, lett. b), della Direttiva 93/13/CEE, precisando che “una persona fisica che stipula un contratto di mutuo ipotecario al fine di finanziare l’acquisto di un unico bene immobile residenziale per concederlo in locazione dietro corrispettivo rientra nella nozione di “consumatore”, […] qualora tale persona fisica agisca per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività professionale”.

Altresì, nel prosieguo, la Corte precisava che “il solo fatto che detta persona fisica intenda ricavare redditi dalla gestione di tale immobile non può, di per sé, condurre ad escludere la suddetta persona dalla nozione di “consumatore”, ai sensi di detta disposizione”.

La massima

una persona fisica che stipula un contratto di mutuo ipotecario al fine di finanziare l’acquisto di un unico bene immobile residenziale per concederlo in locazione dietro corrispettivo rientra nella nozione di “consumatore”, […] qualora tale persona fisica agisca per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività professionale […] il solo fatto che detta persona fisica intenda ricavare redditi dalla gestione di tale immobile non può, di per sé, condurre ad escludere la suddetta persona dalla nozione di “consumatore”, ai sensi di detta disposizione”.

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