Con la decisione n. 9286 del 02 agosto 2024, il Collegio di Coordinamento dell’ABF si è pronunciato in materia di prescrizione degli interessi sulle somme depositate su un libretto di risparmio in assenza di una richiesta di annotazione degli stessi da parte del depositante e in assenza di una diversa specifica pattuizione contrattuale tra le parti.
Il caso
Il ricorrente era titola di un libretto di risparmio nominativo su cui, nel 1974, era stata versata la somma di L. 6.000.000.
Con attestazione nel mese di gennaio 2022, l’intermediario comunicava un saldo pari ad €. 3.086,95, precisando che sul medesimo non era stata compiuta alcuna operazione fin dalla data di apertura.
Il ricorrente incaricava il perito di parte il quale, calcolando il saldo sulla scorta dello storico dei tassi applicati nel tempo ai libretti, riferiva di un saldo pari ad .€. 121.044,37.
Il ricorrente, pertanto, richiedeva un accertamento.
L’intermediario resistente, dopo avere dedotto l’erroneità dei calcoli operati dal perito, rappresentava che la il titolare del libretto avrebbe avuto diritto ai sili interessi legali a decorrere dall’anno 2018, vale a dire, entro i 5 anni antecedenti alla data di presentazione del reclamo.
La decisione n. 9286 del 02 agosto 2024
Il Collegio affrontava, dunque, la questione concernente il dies a quo nonché la durata della prescrizione degli interessi sulle somme depositate su un libretto di risparmio, in assenza sia di una richiesta di annotazione degli stessi da parte del depositante, sia di una diversa e specifica pattuizione contrattuale tra le parti.
Sul punto, il Collegio stesso ha sposato tesi maggioritaria in forza della quale – in assenza di annotazione o specifica pattuizione contrattuale – agli interessi maturati su libretti di deposito a risparmio, si applica il termine di prescrizione breve e tali interessi non si capitalizzano, se non su richiesta del depositante, con conseguente annotazione sul libretto di deposito.
Pertanto, in assenza di annotazione, gli interessi non capitalizzati restano soggetti alla prescrizione quinquennale, a contrario, gli interessi divengono parte del capitale depositato.
Se il deposito è a tempo indeterminato, il capitale depositato si prescrive decorsi dieci anni dalla richiesta di rimborso.
La massima
“Nel caso di somme depositate su un libretto di deposito a risparmio, salvo diversa pattuizione contrattuale, gli interessi non accreditati, e cioè non capitalizzati a seguito di richiesta di annotazione, si prescrivono nel termine previsto dall’articolo 2948, comma 1°, n. 4, cod. civ., a decorrere dal giorno della loro maturazione”.