Con l’ordinanza n. 30521 del 19 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Civile, si è pronunciata in materia di occupazione abusiva di immobile, precisando che il danno derivante da tale condotta si presume in quanto conseguenza immediata della perdita della disponibilità del bene.
È l’occupante, dunque, a dover dimostrare che il proprietario non abbia subito alcun pregiudizio.
- Il caso
- L’ordinanza
- La massima
Il caso
Una complessa vicenda condominiale ha portato fino alla Corte di Cassazione una controversia avente ad oggetto l’occupazione protratta nel tempo di alcuni terreni originariamente espropriati per la realizzazione di un piano di edilizia economica popolare.
I terreni, dopo l’espropriazione e il trasferimento alla cooperativa incaricata dell’attuazione del piano, erano stati successivamente assegnati ai proprietari degli alloggi realizzati.
Nonostante ciò, l’ex proprietario aveva continuato a detenerli e ad utilizzarli per un’attività privata, senza alcun titolo legittimo.
I condomini interessati avevano quindi agito in giudizio per ottenere la restituzione dei beni e il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione abusiva.
L’ordinanza n. 30521 del 19 novembre 2025
La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, ritenendo pienamente legittimati i proprietari ad agire per la restituzione dei terreni e per il risarcimento del danno.
La Suprema Corte ha rilevato che la documentazione relativa all’espropriazione e al piano di edilizia economica popolare dimostrava il completamento del procedimento ablativo e, quindi, il trasferimento della proprietà ai soggetti aventi diritto.
Di particolare rilievo è il passaggio dedicato al risarcimento del danno da occupazione senza titolo.
Riprendendo i più recenti orientamenti della giurisprudenza, la Corte ha chiarito che tale danno deve considerarsi presunto, poiché deriva direttamente dalla privazione del godimento del bene da parte del legittimo proprietario.
Non è dunque necessario che quest’ultimo provi specificamente di aver perso un’occasione di guadagno.
È invece l’occupante a dover dimostrare, eventualmente, l’assenza di un effettivo pregiudizio.
La Cassazione ha inoltre confermato la responsabilità solidale dell’ex proprietario per il periodo in cui il bene era stato nella disponibilità di un terzo da lui stesso immesso nel possesso, precisando che anche condotte distinte possono concorre alla produzione del medesimo danno quando esiste un nesso di interdipendenza causale.
La massima
“In tema di proprietà, il danno da occupazione illegittima di un immobile è presunto. Il risarcimento, infatti, discende dalla perdita della disponibilità del bene e spetta alla controparte dimostrare che il titolare non ha ricevuto alcun pregiudizio”.