Con l’ordinanza n. 27283 del 22 ottobre 2024, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di patti parasociali, ritenendo meritevole di tutela il patto parasociale che, per mezzo di un’opzione put, garantisce ai soci la remunerazione del valore della partecipazione ad un prezzo predeterminato.
Il caso
Con sentenza emessa nel 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di prime cure che condannava una Holding a pagare una certa somma di denaro a diversi soggetti a titolo di adempimento alle obbligazioni contenute nella scrittura privata sottoscritta inter partes nel 2011 ed avente per oggetto una permuta azionaria.
La Corte aveva rilevato, in particolare, che la doglianza con cui la Holding deduceva la nullità della specifica clausola del contratto di permuta per violazione del patto leonino era infondata, siccome carente del requisito essenziale della assolutezza e costanza dell’esclusione dalle perdite per tutta la durata della carica di socio da parte dell’odierna ricorrente, essendo in contrario dimostrato che l’operazione che dava diritto all’indennizzo era regolamentata entro limiti temporali ben determinati, entro la cui scadenza la Holding stessa poteva acquistare le azioni permutate al prezzo contrattualmente stabilito, così mettendosi al riparo da oscillazioni di mercato, e che alla scadenza nessun pregiudizio avrebbe subito la posizione sociale degli odierni controricorrenti, che sarebbero divenuti puramente e semplicemente soci per effetto della permuta azionaria.
In breve, escluso che la permuta violasse il patto leonino, la Corte territoriale qualificava la clausola in questione come opzione put, valida e meritevole di tutela, in forza della quale la Holding si impegnava a garantire ai controricorrenti un indennizzo per l’ipotesi che il valore delle azioni di riferimento, al momento della loro immissione sul mercato, si fosse rivelato inferiore al valore di 1,00 Euro ad azione.
Essendosi le condizioni del patto in fatto verificate, era quindi sussistente il diritto all’indennizzo nella misura pattuita.
Avverso la decisione della Corte territoriale proponeva ricorso per Cassazione la Holding, sostenendo la nullità della clausola per violazione del divieto di patto leonino.
In particolare, la ricorrente sosteneva che nel caso specifico si sarebbe stipulato un patto di indennizzo risoltosi in un’illimitata garanzia di rimborso per i controricorrenti dell’eventuale differenziale di prezzo dei titoli tra il momento della permuta e quello dell’operativa della clausola indennitaria che, per i suoi caratteri di assolutezza e costanza, avrebbe natura di patto parasociale, peraltro immeritevole di tutela in quanto metterebbe al riparo un socio dalle eventuali perdite derivanti dalla partecipazione, addossando tale rischio esclusivamente sull’altro socio (la Holding ricorrente).
L’ordinanza n. 27283 del 22 ottobre 2024
La Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso della Holding in quanto infondato.
Premesso il tenore della clausola specifica rinvenibile in sentenza, gli Ermellini hanno compiuto una premessa sistematica in ordine ai c.d. patti parasociali definendo i medesimi come quell’accordo contrattuale che intercorre fra più soggetti (di norma due o più soci, ma anche tra soci e terzi), finalizzato a regolamentare il comportamento futuro che dovrà essere osservato durante la vita della società o, comunque, in occasione dell’esercizio di taluni diritti derivanti dalle partecipazioni detenute.
Le finalità di cui all’art. 2341 bis c.c. – prosegue la Corte – possono essere perseguite anche tramite accordi che, in ogni modo previsti, abbiano per effetto una regolamentazione dei diritti patrimoniali ricadenti su un socio, di cui l’altro stipulante (socio o terzo che sia) si renda in qualsivoglia modo garante.
Pertanto, è valido e meritevole di tutela un patto parasociale che, attraverso un’opzione put, consenta ai soci di vedersi garantita la remunerazione del valore della partecipazione a un prezzo predeterminato.
Infondata anche la doglianza concernente la nullità del patto per violazione del divieto di patto leonino in quanto la giurisprudenza da tempo ritiene che non rientrino nel divieto in parola quelle clausole che stabiliscono una partecipazione agli utili o alle perdite non proporzionale al valore della propria quota, giacché il patto leonino presuppone la previsione della esclusione totale e costante del socio dalla partecipazione al rischio d’impresa o dagli utili, ovvero da entrambi.
La massima
“È valido e meritevole di tutela un patto parasociale che, attraverso un’opzione put, consenta ai soci di vedersi garantita la remunerazione del valore della partecipazione a un prezzo predeterminato.”