Quando il socio illimitatamente responsabile non può invocare il beneficio di escussione

Con l’ordinanza n. 27367 del 13 ottobre 2025, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si è pronunciata in ordine all’ingiunzione di pagamento emessa nei confronti di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, precisando che, quando il decreto ingiuntivo diventa definitivo nei confronti dei soci, questi ultimi non possono più invocare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, la loro responsabilità si configura come diretta e personale, indipendente dalle sorti della società e insensibile all’eventuale accoglimento dell’opposizione proposta da quest’ultima.

Il caso

La vicenda trae origine da un rapporto commerciale di lunga durata tra una società in nome collettivo e un’impresa fornitrice estera. A seguito del mancato pagamento di alcune forniture, la creditrice aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti della società e dei suoi soci illimitatamente responsabili.

Mentre la società aveva proposto opposizione al decreto, i soci avevano omesso di farlo.

Successivamente, la creditrice aveva notificato ai soci un atto di precetto per il pagamento delle somme ingiunte, fondandosi sul decreto divenuto ormai definitivo nei loro confronti.

I soci avevano reagito proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c., eccependo la violazione del principio di preventiva escussione del patrimonio sociale previsto dall’art. 2304 c.c. e sostenendo di poter essere escussi solo dopo l’infruttuoso tentativo di soddisfazione sul patrimonio della società.

Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello avevano accolto tale impostazione, dichiarando inefficace il precetto.

L’ordinanza n. 27367 del 13 ottobre 2025

La Suprema Corte ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito, accogliendo il ricorso della società creditrice. Secondo la Cassazione, il decreto ingiuntivo non opposto dai soci ha acquisito forza di giudicato nei loro confronti, trasformando la responsabilità da sussidiaria a diretta e solidale.

Di conseguenza, non opera più il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, in quanto la fonte dell’obbligazione dei soci non è più il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo.

La Corte ha inoltre precisato che la pendenza dell’opposizione proposta dalla società non incide sull’efficacia esecutiva del titolo divenuto definitivo nei confronti dei soci: il creditore può dunque agire immediatamente nei loro confronti senza attendere la conclusione del giudizio instaurato dalla società.

Con tale pronuncia, la Cassazione ha confermato un orientamento ormai consolidato, volto a tutelare la certezza dei rapporti giuridici e l’effettività del titolo esecutivo giudiziale.

La massima

«In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell’obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure ad un eventuale accoglimento dell’opposizione di quest’ultima.»

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