Sanzioni fiscali e privilegio mobiliare: la Cassazione amplia la tutela dei crediti erariali

Con l’ordinanza n. 28016 del 21 ottobre 2025, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, si è pronunciata in materia di privilegio mobiliare generale, precisando che il privilegio si estende a tutte le sanzioni derivanti dall’applicazione della normativa sulle imposte sui redditi e sulle attività produttive, senza che sia necessario un collegamento diretto o accessorio con l’accertamento di un tributo specifico.

Il caso

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta dall’Agenzia delle Entrate contro lo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di una società, nel quale l’amministrazione finanziaria aveva chiesto l’ammissione di alcuni crediti derivanti da imposte e sanzioni fiscali.

Il Tribunale competente aveva parzialmente accolto l’opposizione, negando tuttavia il riconoscimento del privilegio mobiliare alle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. 16/2012, ritenendo che tali sanzioni non fossero direttamente collegate a un tributo e, quindi, non potessero beneficiare della prelazione prevista dall’art. 2752, comma 1, del codice civile.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che la norma civilistica riconosce il privilegio a tutte le sanzioni previste dalle leggi in materia di imposte sui redditi, senza richiedere un rapporto di accessorietà con il tributo.

La questione è quindi giunta al vaglio della Suprema Corte, che è stata chiamata a chiarire l’ambito di applicazione del privilegio mobiliare generale in relazione alle sanzioni tributarie.

L’ordinanza n. 28016 del 21 ottobre 2025

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la decisione di primo grado e rinviando al Tribunale per un nuovo esame della vicenda.

I giudici di legittimità hanno ricostruito l’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’art. 2752 c.c., sottolineando che la riforma introdotta dal D.L. n. 98 del 2011 ha ampliato la tutela dei crediti erariali, includendo espressamente anche le sanzioni fiscali tra i crediti privilegiati.

Secondo la Corte, il privilegio mobiliare generale deve essere riconosciuto non solo ai crediti per imposte, ma anche a tutte le sanzioni previste dalla normativa sulle imposte sui redditi e sull’IRAP, in quanto parte integrante del rapporto fiscale.

Tali sanzioni, infatti, perseguono la finalità pubblica di garantire la fedeltà fiscale e di contrastare l’evasione, e per questo sono strettamente connesse alla funzione impositiva dello Stato.

La Cassazione ha chiarito che non è necessario verificare un collegamento diretto o accessorio tra la sanzione e un tributo specifico: è sufficiente che la sanzione sia prevista nell’ambito delle norme che disciplinano le imposte sui redditi.

In questa prospettiva, anche le sanzioni irrogate per l’indicazione in dichiarazione di componenti negativi fittizi, come quelle previste dall’art. 8, comma 2, del D.L. 16/2012, devono essere considerate crediti privilegiati.

Con questa interpretazione, la Suprema Corte ha valorizzato l’unitarietà del rapporto fiscale e la volontà del legislatore di assicurare una tutela ampia e coerente ai crediti dello Stato, superando impostazioni restrittive che in passato limitavano il privilegio alle sole sanzioni strettamente collegate al tributo accertato.

La massima

«In tema di privilegi, l’ambito applicativo del privilegio mobiliare generale di cui all’art. 2752, primo comma, c.c., in relazione al credito fiscale relativo all’applicazione di sanzioni (con particolare riferimento alla sanzione prevista dall’art. 8, comma 2, D.L. n. 16/2012), è oggetto di un’indicazione testuale secondo la quale esso viene riconosciuto a tutte le sanzioni determinate dall’applicazione della normativa in materia di imposte sul reddito e sulle attività produttive; ne segue che il privilegio mobiliare va riferito alle sanzioni correlate a condotte inerenti al rapporto fiscale nel complesso disciplinato dalla normativa richiamata, senza che rilevino nessi di accessorietà o collegamento con l’accertamento di un tributo.»

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