Con l’ordinanza n. 9133 dell’11 aprile 2026, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in materia di TARI, precisando che, quando dopo l’inizio della locazione il proprietario ha già versato il tributo per l’immobile, il conduttore non può essere chiamato a pagarlo di nuovo: diversamente si determinerebbe una duplicazione d’imposta. Resta però fermo, per l’inquilino, l’obbligo di presentare la dichiarazione TARI e la possibile applicazione di sanzioni in caso di omissione.
Il caso
La vicenda riguarda un immobile concesso in locazione (con decorrenza dal 16 luglio 2010) e successivamente interessato da lavori di ristrutturazione con variazione catastale e riduzione della superficie.
Nel periodo successivo all’inizio del rapporto, il proprietario (comproprietario dell’unità) ha continuato a versare in proprio la TARI per gli anni dal 2010 al 2014, pur essendo l’immobile stabilmente detenuto dalla conduttrice.
Nonostante ciò, gli operatori della filiera di gestione e riscossione del tributo hanno notificato alla conduttrice un avviso di accertamento per omessa denuncia/dichiarazione TARI relativo alle annualità interessate (avviso del 15 dicembre 2015, notificato il 7 marzo 2016), contestando sostanzialmente la mancata comunicazione dell’inizio della detenzione e delle circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione del tributo.
La contribuente ha impugnato l’atto davanti al giudice tributario, sostenendo che la tassa risultava già pagata dal proprietario e, quindi, non poteva essere richiesta una seconda volta a lei.
In primo grado, la domanda è stata respinta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; in appello, la decisione è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio, la quale ha rimarcato, da un lato, l’obbligo della conduttrice di denunciare e pagare il tributo e, dall’altro, l’assenza di un effetto “decisivo” del pagamento effettuato dal proprietario (anche per il rischio di equivoci circa l’esatta riferibilità dei versamenti all’immobile oggetto di accertamento).
L’ordinanza n. 9133 dell’11 aprile 2026
La contribuente ha quindi proposto ricorso in Cassazione articolando due motivi. In estrema sintesi, ha insistito sul punto cruciale: il proprietario, essendo comproprietario, non sarebbe un “terzo” estraneo rispetto al presupposto del tributo e, avendo pagato la TARI anche dopo la locazione, avrebbe estinto il debito, rendendo illegittima la pretesa di un ulteriore pagamento in capo alla conduttrice.
Con ordinanza n. 9133, depositata l’11 aprile 2026 (camera di consiglio 11 marzo 2026), la Corte ha accolto il primo motivo “per quanto di ragione”, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la pronuncia impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (in diversa composizione) per svolgere gli accertamenti ritenuti necessari, anche sulle spese.
Il punto di partenza del ragionamento è la disciplina generale della TARI: il tributo è collegato al possesso o alla detenzione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, ed è dovuto dall’utilizzatore/detentore; la legge prevede inoltre che, in caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nell’anno, il tributo resti in capo al possessore.
Sul piano comunale, il Regolamento TARI di Roma Capitale (richiamato nella vicenda) ribadisce che la tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga i locali e disciplina espressamente la regola della detenzione temporanea e l’assetto soggettivo dell’obbligazione.
Da questa base, la Cassazione opera una distinzione decisiva: gli obblighi di dichiarazione (ossia la comunicazione dell’inizio, variazione o cessazione della detenzione/occupazione) sono obblighi “strumentali” che incidono sulla corretta applicazione del tributo e gravano personalmente sul soggetto passivo.
Nel Regolamento di Roma, la dichiarazione TARI deve indicare tutte le circostanze rilevanti, inclusi l’inizio e le variazioni della detenzione; e, in caso di omissione, è prevista una sanzione amministrativa.
In termini pratici: anche se il proprietario continua a pagare, il conduttore non viene automaticamente “sollevato” dall’obbligo di presentare la dichiarazione (prestazione di facere), e può restare esposto alle relative sanzioni per l’omissione.
Questo è il primo “pilastro” dell’ordinanza.
Pagamento TARI: adempimento del terzo e divieto di duplicazione
Il secondo pilastro riguarda il versamento del tributo.
Qui la Cassazione valorizza la natura patrimoniale della prestazione: il pagamento è una prestazione di dare (somme di denaro) e, per questa ragione, non è strettamente personale. Il diritto civile ammette che un’obbligazione possa essere adempiuta da un terzo (art. 1180 c.c.), e la Corte afferma l’applicabilità di questo schema anche alle obbligazioni tributarie, nei limiti in cui l’ente impositore riceva quanto dovuto.
Su questa base, la conseguenza è netta: se l’ente ha già incassato la TARI dovuta per l’immobile nelle annualità considerate, non può pretendere dal conduttore un ulteriore versamento “sulla stessa base”, perché ciò determinerebbe una duplicazione di imposta.
In altri termini, la Corte tutela il contribuente (conduttore) dal rischio di un doppio pagamento per il medesimo presupposto impositivo.
L’ordinanza, però, non si ferma a un’affermazione astratta.
La Cassazione aggiunge un’importante precisazione operativa: occorre verificare la corrispondenza (totale o parziale) tra quanto pagato dal proprietario e quanto sarebbe stato dovuto in base alla situazione soggettiva del conduttore. Ciò perché alcuni elementi della TARI possono variare in relazione a dati personali dell’utenza domestica (ad esempio, numero degli occupanti o condizioni per agevolazioni/riduzioni), mentre altri (come la superficie imponibile) sono “oggettivi”.
Per questo la Corte rinvia al giudice del merito affinché svolga l’accertamento necessario, mantenendo ferma, in ogni caso, la sanzionabilità dell’omessa dichiarazione.
La massima
Il conduttore non è tenuto a versare la Tari che, dopo il contratto di locazione, ha già versato il proprietario.