Con l’ordinanza n. 18026 del 3 luglio 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in materia di deducibilità dei compensi degli amministratori, precisando che in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, non può applicarsi l’articolo 2120 c.c. dettato per questi ultimi.
Il caso
Tutto nasce da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti di due società, rispettivamente nella veste di consolidante e consolidata, relativamente agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013.
L’esito della verifica porta alla contestazione della deduzione, ai fini IRES, di alcuni accantonamenti relativi al trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando le regole previste per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati, riteneva tali accantonamenti in parte indeducibili e notificava alle società specifici avvisi di accertamento.
Le società, ritenendo legittimi gli accantonamenti, proponevano ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, che però respingeva le loro ragioni, così come la successiva Commissione Tributaria Regionale, la quale confermava la tesi dell’Agenzia delle Entrate.
A questo punto, le società decidevano di ricorrere in Cassazione.
L’ordinanza n. 18026 del 3 luglio 2025
La Suprema Corte ha ribaltato completamente le decisioni dei giudici di merito.
Secondo la Cassazione, il trattamento di fine mandato degli amministratori non può essere equiparato al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.
Infatti, non esiste alcuna norma che obblighi le società ad accantonare annualmente le quote di TFM secondo le modalità previste per il TFR.
La Corte ha chiarito che, in materia di reddito d’impresa, il TFM degli amministratori è deducibile solo a determinate condizioni:
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Deve esistere un atto scritto, con data certa anteriore all’inizio del rapporto, che preveda il diritto dell’amministratore al trattamento di fine mandato e ne stabilisca l’importo.
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In presenza di questo atto, la deduzione avviene secondo il principio di competenza e l’accantonamento può essere portato in deduzione anno per anno.
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In mancanza di un atto conforme, invece, vale il principio di cassa: la società potrà dedurre il TFM soltanto nell’anno in cui questo viene effettivamente pagato.
Nel caso concreto, poiché le società avevano rispettato tali condizioni (come riconosciuto dallo stesso Ufficio nelle sue contestazioni), la Cassazione ha annullato gli avvisi di accertamento, riconoscendo la legittimità della deduzione.
La massima
“In mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, non può applicarsi l’articolo 2120 c.c. dettato per questi ultimi.”