Il fallimento della start-up innovativa

L’iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese, in base all’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, e alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall’articolo 25 del decreto legge 179/12, convertito dalla legge 221/12, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell’articolo 31 del decreto citato, essendo necessario anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start-up innovativa”.

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Con Ordinanza n. 21152 del 04/07/2022, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione assunta dalla Corte di Appello di Trieste, la quale aveva revocato il fallimento dichiarato dal giudice di primo grado ritenendo che il dato formale dell’iscrizione della start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle Imprese costituisse in via esclusiva – esaurendolo – il presupposto per la fruizione dei benefici di legge (id est l’esonero dalla dichiarazione di fallimento).

Invero, gli Ermellini hanno deciso di sposare la tesi maggioritaria nella giurisprudenza di merito – ritenuta meno formalistica e restrittiva – secondo cui l’iscrizione nel Registro delle Imprese è requisito necessario ma non sufficiente a garantire l’esonero dalla dichiarazione di fallimento, dovendo essere sempre assicurato e verificato, nella sede giudiziale preposta, l’effettivo e concreto possesso dei requisiti richiesti, indipendentemente dalla attestazioni formali o di un riscontro meramente cartolare. Dunque, il giudice, in sede prefallimentare, può valutare la sussistenza dei requisiti normativamente previsti che esonerano la start-up dalla procedura concorsuale.

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Sulla scorta di detta impostazione, la Cassazione ha valutato negativamente la tesi sostenuta dalla Corte d’Appello, secondo cui sarebbe precluso al Giudice ordinario sindacare – a fronte di un ricorso per dichiarazione di fallimento – l’effettivo possesso da parte del debitore dei requisiti che importano l’iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative, poiché fondata su erronei presupposti, quali:

  1. Presunzione di veridicità che assisterebbe l’autocertificazione del legale rappresentante, sulla scorta del rilievo penalistico, in realtà priva di efficacia in sede giurisdizionale poiché rilevante (sotto il profilo probatorio) solo in alcune procedure amministrative;
  2. Il controllo esclusivo da parte dell’Ente Camerale, il quale tuttavia, non può impedire la valutazione di merito da parte del Giudice di merito che ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi non conformi alla legge.

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