Con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate sull’annoso contrasto giurisprudenziale in tema di ammortamento “alla francese” nonché sull’omessa indicazione, all’interno del contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, precisando che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e clienti.
L’intestataria di un contratto di mutuo ipotecario bancario stipulato nel 2007 chiedeva al Tribunale di Salerno di accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto a causa della mancata pattuizione e indicazione della modalità di ammortamento (c.d. “alla francese”) e delle modalità di calcolo degli interessi passivi, in violazione di numerose disposizioni normative, e di far condannare la banca a rimborsare i maggiori interessi “indebitamente” riscossi, pari alla differenza tra gli interessi convenzionali e il tasso minimo dei Bot nell’anno precedente alla stipula del contratto, o alla minore o maggiore somme accertata in giudizio.
Secondo la ricostruzione di parte attorea, la clausola contrattuale relativa agli interessi passivi era da ritenersi affetta da nullità strutturale per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto giacché pattiziamente era indicato solo il tasso di interesse e non anche il regime (composto) di capitalizzazione degli interessi passivi.
Tale ultimo aspetto si assumeva dirimente anche in ottica di trasparenza contrattuale, in forza della previsione di cui all’art. 117, co. 4, t.u.b.
La banca, per contro, si costituiva in giudizio deducendo che il piano di ammortamento “alla francese” non integra violazione del divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. e che, in ogni caso, l’omessa esplicitazione della modalità di calcolo degli interessi sarebbe irrilevante, poiché tale informazione sarebbe implicita nel piano di ammortamento allegato al contratto che, indicando il numero delle rate, il loro ammontare e la loro composizione con la distinta indicazione della sorte capitale e degli interessi, fornirebbe una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione del prestito, oltre a recare l’indicazione del TAN (tasso annuo nominale), del TAEG (tasso annuo effettivo globale) e dell’ISC (indicatore sintetico di costo).
Il Tribunale di Salerno, con l’ordinanza del 19 luglio 2023 disponeva rinvio pregiudiziale evidenziando l’esistenza di diverse interpretazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di ammortamento c.d. “alla francese” nel contratto di mutuo bancario, riguardanti le modalità con cui vengono composte le singole rate di rimborso e determinati gli interessi in relazione al capitale.
In particolare, l’ordinanza, che ha superato il vaglio di ammissibilità, presentava i seguenti quesiti: 1. Se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. “alla francese” allegato al contratto, il medesimo debba contenere, a pena di nullità, anche l’esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento;
2. Se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.);
3. Quali siano le eventuali conseguenze di una simile nullità.
La sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024
In merito al primo quesito posto dalla pregiudiziale, la Suprema Corte ha affermato che:
a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. (“I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati”), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un “prezzo” o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo;
b) L’indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale, sia al controllo di meritevolezza del contratto. Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti, non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell’oggetto del contratto.
c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell’equivalente del capitale ricevuto.
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev’essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch’esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all’art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l’eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l’obbligo di indicare l’ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le “Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza” adottate dalla Banca d’Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell’art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di “credito ai consumatori” e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di “credito immobiliare ai consumatori”).
In conclusione, la Corte ha escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto causandone la nullità parziale.
Per ciò che concerne la seconda questione, invece, la Corte ha escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti
Sulla scorta di tale iter motivazionale, la Suprema Corte di Cassazione, nella sua massima composizione, formulava il seguente principio di diritto.
“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.