Saggio di interesse: Le Sezioni Unite sugli interessi legali

Con la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, la Suprema Corte di Cassazione, nella sua massima composizione, si è pronunciata sul contrasto giurisprudenziale concernente il saggio di interesse da applicarsi alla sentenza di condanna agli interessi legali che non contenga ulteriori specificazioni, precisando che misura degli stessi corrisponde al saggio previsto dal primo comma dell’art. 1284 e non al successivo quarto comma.

Il caso

Una società proponeva opposizione al precetto notificato sulla scorta di una sentenza emessa dal Tribunale di Milano che la condannava al pagamento di poco più di 100 mila Euro, oltre agli interessi maturandi sulla sorte capitale, denunciando l’erroneo calcolo degli interessi di mora dal momento in cui era stata proposta la domanda giudiziale, nonostante il titolo esecutivo giudiziale non recasse la condanna al pagamento degli stessi con la decorrenza indicata (né vi era stata domanda in tal senso) ed il credito riconosciuto dal titolo giudiziale escludesse l’applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c., trattandosi di credito risarcitorio ai sensi dell’art. 2049 c.c.. Altresì, parte ricorrente aggiungeva che il giudice dell’esecuzione non potesse integrare il titolo esecutivo giudiziale della previsione mancante circa gli interessi.

Con ordinanza del 25 luglio 2023, il Tribunale meneghino disponeva rinvio pregiudiziale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 363 bis, c.p.c., per la risoluzione del seguente quesito:

se in tema di esecuzione forzata – anche solo minacciata – fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di “interessi legali” o “di legge” ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284 primo comma c.c. o – a partire dalla data di proposizione della domanda – possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo“.

Il 18 settembre 2023 la questione veniva assegnata alle Sezioni Uniti ai fini dell’enunciazione del principio di diritto.

La Sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024

Risolta positivamente la preliminare questione circa l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, gli Ermellini hanno preso le mosse dalla previsione di cui all’art. 1284, co. 4, c.c., relativo ai c.d. super interessi, precisando che la stessa non integri un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, bensì rinvia ad una fattispecie i cui elementi sono ravvisabili in ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione (c.d. autonomia relativa dei super-interessi).

Sulla scorta di detta premessa, le Sezioni Unite hanno passato in rassegna la varietà dei presupposti applicativi della previsione di cui al co. 4 dell’art. 1284, c.c., premesso che ciò spetti al giudice della cognizione e non a quello della cognizione, chiamato unicamente ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo.

Tra i presupposti giustificativi dell’applicazione dei super-interessi rilevano:

  • la natura della fonte dell’obbligazione, la quale, in base alla pressione di cui all’ 1173, c.c., può essere la più varia;
  • una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall’ 1284, co. 4, c.c., quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali);
  • l’identificazione della domanda giudiziale quale momento rilevante ai fini della decorrenza degli interessi legali in questione.

 

Ciò precisato, per le Sezioni Unite, ai fini dell’applicazione dell’art. 1284, co. 4, c.c., è necessario svolgere un accertamento propriamente giurisdizionale di corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta di spettanza degli interessi maggiorati.

Il giudizio sussuntivo ricade nell’attività di cognizione che fonda il titolo esecutivo e c e deve essere necessariamente svolta ai fini del provvedimento da emettere sulla domanda.

L’esigenza cognitiva che richiede l’applicazione del co. 4 dell’art. 1284, c.c., richiede che il titolo esecutivo giudiziale contenga l’accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata e la mera previsione (nel dispositivo e/o nella motivazione) degli “interessi legali” è inidonea a dimostrare detto accertamento.

Pertanto, se il titolo è silente, il creditore non potrà conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Supremo Consesso, nella sua massima composizione, ha enunciato il seguente principio di diritto.

La massima

Ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

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