Assegnazione della casa coniugale e mantenimento

Deve ritenersi che nell’adottare le statuizioni conseguenti alla separazione personale fra i coniugi, il giudice del merito debba attribuire rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, indubbiamente costituisce un’utilità suscettibile di apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell’immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell’altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell’assegno dovuto”.

È quanto si evince dall’ordinanza n. 27599 del 21/09/2022, emessa dalla I Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, sebbene le statuizioni sull’assegnazione della casa siano poste nell’interesse esclusivo della prole, è innegabile che le stesse producano riflessi economici, anche se il bene appartiene ad entrambi i coniugi.

Invero, in detta ipotesi, l’assegnazione della casa familiare limita la facoltà dell’ex coniuge di disporre della sua quota di immobile generando un pregiudizio economico che non può rilevare in sede di determinazione dell’assegno dovuto.  

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