Esecuzione forzata: i principi della cassazione

Con la sentenza n. 18421 del 08/06/2022 la Suprema Corte di Cassazione ha sancito una serie di importanti princìpi in tema di esecuzioni.

In particolare:

Sull’opposizione agli atti esecutivi…

Il termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio da cui è affetto il bene (qualora integrante gli estremi del c.d. aliud pro alio), si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo la diligenza ordinaria, non rilevando di per sé né la data di deposito né quella di trascrizione nei RR.II., avente mera funzione di pubblicità dichiarativa”.

Sull’opposizione alle condizioni di vendita…

“In tema di espropriazione forzata il giudice dell’esecuzione, nel fissare le condizioni di vendita, può esercitare i poteri discrezionali che la legge implicitamente o esplicitamente gli attribuisce, nel rispetto delle disposizioni minime cogenti ovvero – ove la Legge non disponga diversamente – coniando le regole particolari che ritenga idonee a disciplinare il subprocedimento liquidatorio. Qualora, tuttavia, il giudice dell’esecuzione disponga contra legem, costituisce onere delle parti interessate – ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare del giudice stesso – proporre tempestivamente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento illegittimo, pena la sua inoppugnabilità, la necessità di darvi pedissequa attuazione, nonché l’impossibilità di impugnare il successivo decreto di trasferimento, non potendo farsi valere l’invalidità derivata in caso di mancata reazione processuale avverso l’atto presupposto, salvo che l’opponente abbia incolpevolmente ignorato l’esistenza di quest’ultimo”.

Sull’interesse ad impugnare gli atti esecutivi…

“In tema di vendita forzata, le disposizioni adottate dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza di vendita o di delega circa gli adempimenti, le modalità, i termini e, in generale, le condizioni di cui l’esperimento di vendita è soggetto sono posti a presidio delle esigenze di certezza, legittimità, trasparenza, correttezza ed efficienzache sovrintendono al sistema dell’espropriazione forzata. Ne consegue che le parti del procedimento esecutivo hanno pieno interesse a farne valere l’eventuale violazione, mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 codice di rito, non dovendo dimostrare di aver da ciò subito uno specifico pregiudizio”.

Sulla natura del termine del versamento del prezzo…

In tema di vendita forzata, il termine di versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto è posto a presidio del relativo ius ad rem circa l’emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., attenendo all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria assunta dall’aggiudicatario stesso, attività che non necessita di difesa tecnica, ma che costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale; ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ex art. 1 l. n. 742/1969”.

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