La riforma cartabia (l. N. 206/2021): il pignoramento.

A partire dal 22 giugno 2022 entrerà in vigore la c.d. Riforma Cartabia, la quale, nell’ambito della riforma del processo civile, prevede, tra l’altro, modifiche in termini di pignoramento.

In particolare, per ciò che concerne l’art. 543 c.p.c., che disciplina la “forma del pignoramento”, la riforma prevede un ulteriore adempimento in capo al creditore. Invero, all’attuale previsione codicistica – che sanziona con la perdita di efficacia la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento nel termine di 30 giorni dalla consegna da parte dell’ufficiale giudiziario – si aggiungono due ulteriori commi in base ai quali, da un lato, “il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”; dall’altro, “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

In estrema sintesi, il creditore, su cui già grava l’onere di iscrizione a ruolo del processo esecutivo, dovrà altresì informare il debitore ed il terzo, a pena di inefficacia del pignoramento notificato, dell’avvenuta iscrizione a ruolo, depositando l’avviso nel fascicolo dell’esecuzione entro la data di fissazione dell’udienza, altrimenti liberando debitore e terzo dai rispettivi obblighi.

L’intento perseguito dalla riforma, tenuto conto anche dei lavori preparatori, sembrerebbe dunque sostanziarsi nella volontà di rendere edotto il terzo circa l’esito del pignoramento, in maniera tale da consentire allo stesso di liberare le somme pignorate, quando il vincolo non ha più ragione d’esistere.

È quindi evidente che il Legislatore abbia considerato, in via prioritaria, la posizione del terzo debitor debitoris e, con essa, la posizione del debitore, sebbene la scelta non appaia priva di dubbi e rilievi critici in ragione del carattere eccessivamente punitivo della sanzione dell’inefficacia del pignoramento. 

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