Controlli interni della banca e doveri dei sindaci

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa organizzazione della struttura organizzativa di una società di investimento non può comportare l’esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo “quoad functione”, gravando sui sindaci, da un lato, l’obbligo di vigilanza […]e, dall’altro lato, l’obbligo legale di denuncia […], non potendosi addurre quale esimente, la mancata informazione dei sindaci da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dall’art. 149 del d.lgs. 58/1999”.

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Con la sentenza n. 16276 del 19/05/2022, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, nelle banche, la presenza di un sistema rafforzato di controlli interni non esclude né limita i poteri-doveri di controllo posti in capo ai membri del collegio sindacale.

Invero, il contenuto di detti obblighi (Regolamento congiunto Consob/Banca d’Italia del 29/10/2007) esclude l’attenuazione degli doveri di diligenza dei sindaci in caso di funzioni aziendali di controllo interno, le quali assolvono una funzione di ausilio e supporto al collegio sindacale, che non può adagiarsi sulle informazioni fornite dalle stesse.

Il collegio sindacale non versa, dunque, in una posizione di subordinazione o di mera ricezione passiva, dovendo invece riscontrare la correttezza formale e sostanziale di procedure e processi messi in atto, monitorando eventuali disfunzioni, anomalie e carenze.

Coerentemente con detta impostazione, il controllo dei sindaci non è solo postumo (impugnazione delle delibere assembleari e consiliari invalide ovvero ricorso all’autorità giudiziaria ex art. 2409 c.c.) bensì anche preventivo, mediante la partecipazione alle riunioni del CDA, onde percepire disfunzioni o anomalia nella vita societaria.

La violazione degli obblighi comportamentali da parte dei sindaci – che non si riducono al controllo dell’operato degli amministratori, ma investono altresì il regolare svolgimento dell’intera gestione dell’ente – è sanzionabile, dunque, a titolo di omissione quoad funcitone.

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