Opposizione a d.i.: il convenuto opposto e la mutatio libelli

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”.

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Con la sentenza n. 9633 del 24/03/2022 la I Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, in ossequio ai principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, ha riconosciuto al creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute nel giudizio ordinario dall’art. 183 c.p.c. all’attore formale e sostanziale, anche laddove l’opponente non abbia proposto eccezione o domanda riconvenzionale.

La pronuncia in commento segna il superamento del precedente orientamento giurisprudenziale (Cassazione Civile, sez. II, 25/02/2019, n. 5415) secondo cui nell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa – rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte – mediante la proposizione (eventuale) di una “reconventio reconventionis” che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale.

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