Liquidazione delle spese e fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione

In tema di opposizione all’esecuzione iniziata ex art. 615, comma 2, c.p.c. qualora il giudice dell’esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l’ordinanza con cui provvede sulla sospensione, costituisce onere della parte vittoriosa, che abbia interesse alla relativa liquidazione, instaurare lo stesso giudizio di merito o, in alternativa, avanzare istanza di integrazione dell’ordinanza stessa, ai sensi dell’art. 289 c.p.c., prima della scadenza del termine di cui all’art. 616 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale loro rimessione in termini, ove occorra) la possibilità di contestare la liquidazione nell’ambito della fase di merito dell’opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili ne altrimenti liquidabili”.

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Il Giudice, a seguito dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., aveva disposto la sospensione dell’esecuzione fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito. Tuttavia, nessuna delle parti proseguiva in tal senso e, pertanto, il Giudice dell’Esecuzione disponeva l’estinzione del giudizio e – stante l’intervenuta declaratoria di nullità del precetto opposto – condannava il creditore opposto al pagamento delle spese.

Il Tribunale, per contro, accoglieva il reclamo e modificava l’ordinanza statuendo che le spese dovessero essere poste a carico di chi le avesse anticipate ai sensi per gli effetti degli artt. 632 e 310 del codice di rito. Detta decisione veniva confermata in Appello.

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Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12977 del 26/04/2022 ha chiarito, da un lato, che laddove il Giudice dell’esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria del giudizio di opposizione nell’ordinanza con cui dispone la sospensione, la tutela della parte vittoriosa è assicurata dalla possibilità di instaurare il giudizio di merito anche al fine di ottenere, in tale sede, la liquidazione omessa; dall’altro, che la parte interessata può altresì depositare una istanza di integrazione dell’ordinanza di cui all’art. 624c.p.c. ai sensi dell’art. 289 c.p.c., sebbene debba farlo prima della scadenza del termine per instaurare la fase di merito dell’opposizione.

La Cassazione ha affermato che le uniche spese liquidabili dal Giudice dell’Esecuzione con la pronuncia di estinzione del procedimento esecutivo sono quelle di cui all’art. 624, co. 3, c.p.c., le quali non includono le spese relativa alla fase sommaria. Dunque, laddove il Giudice provveda erroneamente sulle stesse, l’ordinanza deve considerarsi illegittima in parte qua; pertanto, è possibile proporre reclamo ai sensi dell’art. 630, c.p.c.

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