Ordine di liberazione ed opposizione ex art. 617 c.p.c.: immobile locato a canone vile. Cass. Civ., Sez. III, 28/03/2022, n. 9877

La trascrizione del pignoramento, se anteriore a quella del sequestro, non determina l’improseguibilità d“Il terzo, originariamente estraneo al processo esecutivo, locatario del bene immobile pignorato, può dispiegare opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordine di liberazione del bene emanato ai sensi dell’art. 560 c.p.c. sul presupposto della non opponibilità del contratto stesso per essere il canone ritenuto inferiore di un terzo a quello giusto ai sensi dell’art. 2923 c.c., comma 3; poiché in detta opposizione sono litisconsorti necessari anche i debitori ed i creditori e la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, ove gli uni o gli altri non abbiano partecipato al giudizio, va disposta la cassazione con rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 e art. 354, c.p.c. al giudice di unico grado di merito, affinché il giudizio stesso sia celebrato a contraddittorio integro anche con i litisconsorti necessari pretermessi”.

.

.

La Cassazione ha chiarito che l’ordine di liberazione, in quanto tale, è un provvedimento ordinatorio funzionale agli scopi del processo di espropriazione, la quale consiste nella giuridica e materiale estrazione dal patrimonio del debitore del diritto staggito, ai fini della sua liquidazione, diretta al maggiore soddisfacimento possibile dei diritti dei creditori, come riconosciuti nei rispettivi titoli esecutivi ed a salvaguardia dell’effettività della tutela del diritto.

.

L’esigenza, dunque, di assicurare la gara per la liquidazione del bene staggito alle migliori condizioni possibili, fonda una peculiare potestà ordinatoria del giudice dell’esecuzione, il quale è dotato di ampi poteri per conseguire le condizioni di quel bene più idonee alla sua liquidazione; nonché di una potestà ordinatoria che necessariamente involge l’esercizio di sommari poteri soltanto lato sensu cognitivi, di delibazione di quelle questioni di diritto la cui soluzione è indispensabile per l’ordinato e proficuo sviluppo della procedura.

.

Sulla scorta di quanto appena precisato, è pienamente legittima l’emanazione diretta da parte del giudice dell’esecuzione, con la successiva diretta attuazione da parte del custode da lui nominato e senza bisogno di munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva, di un ordine di liberazione sul presupposto della non opponibilità, all’aggiudicatario in futuro ed al ceto creditorio procedente nell’attualità, di un contratto di locazione a canone c.d. vile.

.

Altresì, poiché nel caso di specie il locatario del bene staggito aveva dedotto a fondamento dell’opposizione agli atti l’invalidità dell’ordine di liberazione adottato dal giudice dell’esecuzione per la contestata potestà in capo a questi di emetterlo, occorre che nel medesimo giudizio partecipino tutti i debitori e i creditori coinvolti nel giudizio, per cui in mancanza di alcuni di essi spetta al giudice adito, anche di legittimità, disporre l’integrazione del contraddittorio.

.