Fideiussione e mediazione obbligatoria

L’esclusione delle tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal Testo unico bancario, porta ad escludere l’obbligatorietà della mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28 del 04/03/2010”.

Con ordinanza 31209 depositata il 21/10/2022 la Suprema corte di Cassazione ha affrontato la questione concernente l’obbligatorietà o meno della mediazione nell’ambito della fideiussione che garantisce l’adempimento del contratto bancario.

Con definitivo rigetto del ricorso, gli Ermellini ha chiarito – richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali cui si è dato seguito – che sebbene l’art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/2010 annoveri i contratti bancari, lo stesso, non altrimenti alterabile, contiene un chiaro richiamo alla disciplina dei contratti bancari contenuti nel Codice civile, nel Testo unico bancario e nel Testo unico finanziario, che non consente di estendere l’obbligo di mediazione – tra gli altri – alla fideiussione posta a garanzia dell’adempimento del contratto bancario.

Di conseguenza, non essendo la fideiussione un contratto bancario tipico, la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità dell’azione è esclusa.

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