Accertamento del credito e nomina pendente dell’organismo di composizione della crisi (o.c.c.).

La pendenza di domanda di nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi non costituisce giustificato motivo per la sospensione del giudizio in quanto l’accertamento giudiziale di un credito, lungi dall’essere incompatibile con la procedura concorsuale, è anzi suo presupposto”.

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Con la sentenza n. 61/2022, il Tribunale di Sassari si è pronunciato circa la possibilità di sospendere il giudizio diretto all’accertamento del credito, in pendenza di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In particolare, attraverso l’opposizione al decreto ingiuntivo, a mezzo della quale non si contestava la sussistenza del credito, bensì si imputava l’inadempimento a gravi difficoltà economiche, l’intimato chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 296 c.p.c., rubricato “Sospensione su istanza delle parti”.

Tuttavia, il Giudice, prendendo le mosse dal predetto articolo, ha dapprima evidenziato la necessità di presentazione dell’istanza da tutte la parti – evidenziando una prima criticità – per poi affermare che la pendenza di domanda di nomina di o.c.c. non costituisce giustificato motivo ai fini della sospensione, enunciando il principio di cui sopra.