“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale si ritiene di liquidare il danno morale nella misura del 10% della somma riconosciuta a titolo di danno biologico, dovendosi ritenere che sia interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall’altro sia possibile ricostruire l’iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione ha attribuito un determinato importo, e aggiungere che l’indicazione, come valore di riferimento, di un importo che ordinariamente va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto”.
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È questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma, Sezione Civile, con la sentenza n. 14715, pubblicata il 10/10/2022, per mezzo della quale si è affermato che nell’ambito del risarcimento del danno morale derivante da sinistro stradale, liquidato in percentuale rispetto al danno biologico, il range 5-60 percento – previsto dalle tabelle di più recente pubblicazione del Tribunale capitolino – costituisce un mero ed iniziale parametro omogeneo che necessita di essere affinato sulla scorta delle circostanze del caso concreto.