I rapporti tra pignoramento e sequestro

La trascrizione del pignoramento, se anteriore a quella del sequestro, non determina l’improseguibilità dell’azione esecutiva intrapresa dal creditore e, soprattutto, l’acquisto compiuto da terzi di buona fede nell’ambito di tale procedimento è destinato a prevalere anche sulla confisca”.

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Con la pronuncia n. 9231, del 22/03/2022, la III Sez. Civile della Suprema Corte di Cassazione, in adesione al più recente orientamento assunto dalla stessa Corte ed in contrapposizione a quello ulteriormente precedente – secondo cui, in ragione della ritenuta prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali insite nel procedimento volto alla misura di sicurezza patrimoniale, si era statuito che la garanzia reale, anche se precedentemente iscritta, cede sempre di fronte al sequestro e alla confisca, eccettuato il solo caso in cui il trasferimento del bene pignorato sia intervenuto anteriormente alla confisca – ha ribadito, tenuto conto delle esigenze sottese alla previsione normativa di cui all’art. 2915 c.c. (atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati), che l’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie assurge a regola generale per disciplinare l’interferenza tra l’acquisto in executivis e le misure di prevenzione patrimoniale (nel senso che la confisca può pregiudicare l’acquisto solo se il sequestro è stato trascritto in data antecedente al pignoramento immobiliare), fatta eccezione per quanto disposto dal Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011), in forza del quale l’istituto penalistico prevale sui diritti reali dei terzi rendendo improseguibile – sia pure temporaneamente – il processo esecutivo sin dal momento della trascrizione del sequestro.

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