“Il diritto al risarcimento del danno spetta alla società e non al socio”.
Il Tribunale di Roma, Sez. XII, con la sent. n. 561 del 17.01.2022, ha dichiarato inammissibile la domanda di un socio diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita di valore della partecipazione societaria, in conseguenza dell’accertato fatto illecito del terzo.
La soluzione prospettata dal Tribunale aderisce pienamente all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione nella massima composizione, secondo cui: “qualora una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito”.
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La tesi appare pienamente condivisibile, invero, in caso di illecito del terzo, ad essere danneggiato in via diretta sarebbe il patrimonio della società e, laddove la stessa ottenesse il risarcimento del danno ne trarrebbero beneficio anche i soci. Sulla scorta di quanto precisato, riconoscere a ciascun socio il diritto al risarcimento del danno, equivarrebbe a legittimare una duplicazione del danno; pertanto: “l’azione individuale del socio […] non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio del patrimonio sociale”.
Concludendo, il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società: la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione, e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta realizzata.