Il fondiario: anatocismo legale

Nell’ipotesi di conclusione di mutui fondiari, si configura – per effetto della previsione di cui al D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, art. 14 – una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale contemplato dall’art. 1283 c.c., con la conseguenza che gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento”.

Applicazione del principio di diritto

Il Tribunale di Roma, Sez. XII, con la sent. n. 561 del 17.01.2022, ha dichiarato inammissibile la domanda con sentenza n. 699/2016, la Corte d’Appello di Messina rigettava il ricorso di Banca omissis e confermava la statuizione del Giudice di primo grado, ritenendo che: ai mutui fondiari, con riferimento al calcolo degli interessi, è certamente applicabile l’art. 1283 (divieto di anatocismo), non venendo in rilievo, in senso opposto, l’esistenza di un uso bancario contrario a quanto normativamente previsto; altresì, sebbene il mutuo sia stato stipulato in data antecedente all’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, l’applicazione di interessi superiori alla soglia di usura configura un comportamento contrario a buona fede, da parte della Banca mutuante, che impone una rideterminazione degli stessi entro limiti coincidenti con detta soglia.

Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. II – Civ.  con sentenza n. 4078 del 09.02.2022, ha accolto entrambi i motivi di ricorso di Banca omissis secondo cui, da un lato, i rapporti di mutuo antecedenti al 1 gennaio 1994 restano regolati da norme anteriori poiché, in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata comporta l’obbligo di corresponsione degli interessi di mora sull’intera rata, inclusiva della quota parte che rappresenta gli interessi di ammortamento, da cui discende l’ipotesi di anatocismo legale; dall’altro, la L. n. 108 del 1996 non può che disciplinare i rapporti successivi all’entrata in vigore della stessa.

Una speciale ipotesi di anatocismo legale

Per ciò che concerne il primo motivo di ricorso, gli Ermellini hanno concordato nel ritenere che nell’ipotesi di conclusione di mutui fondiari, si configura – per effetto della previsione di cui al D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, art. 14 – una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale contemplato dall’art. 1283 c.c., con la conseguenza che gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento.

Con riguardo al secondo motivo di ricorso, la Suprema Corte, in accoglimento di quanto richiesto da Banca omissis, ha confermato che nei contratti di mutuo, allorché il tesso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia di usura – come determinata ai sensi della L. 108 del 1996 – non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante all’atto della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere degli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere si buona fede nell’esecuzione del contratto.

In definitiva, ha sostenuto la Corte: “è da ritenersi esclusa la illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione, alla soglia di usura definita con il procedimento di cui alla L. 108 del 1996, superi tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi”.

.