“ai sensi dell’art. 474 c.p.c., nel caso in cui l’atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l’effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata“.
Applicazione del principio di diritto
In applicazione del suesposto principio, la Cassazione, Civ., Sez. III, con sentenza n. 41791 del 28/12/2021, ha cassato con rinvio la decisione che aveva ritenuto regolarmente avviata, da parte della banca creditrice pignorante, una procedura per espropriazione immobiliare, fondata su un contratto di apertura di credito in conto corrente bancario, assistito da garanzia ipotecaria e stipulato per atto pubblico notarile, benché non risultasse documentata la successiva ed effettiva insorgenza del debito a carico del correntista.
Utilizzazione della somma messa a disposizione dalla Banca
Invero, secondo gli Ermellini, nel caso di apertura di credito bancario (benché garantita da ipoteca), al momento della stipula del contratto la banca si limita, di regola, a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro; tuttavia, la stessa non è creditrice fintanto che la somma stessa non sia utilizzata. Sulla scorta di quanto appena precisato, dunque, deve negarsi efficacia esecutiva al contratto stesso, anche se ricevuto da notaio, salvo che in esso si dia espressamente atto della già avvenuta utilizzazione della somma messa a disposizione – in tutto o in parte – fatta salva, altresì, la possibilità di far constatare con successivo atto pubblico, o scrittura privata autenticata, tale utilizzazione.
.