Assegno bancario in bianco: il diritto del possessore al pagamento

il possessore di un assegno bancario, in cui non figuri l’indicazione del prenditore oppure cui l’assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, questi possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore”.

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La Suprema Corte di Cassazione, VI Sez. Civ., con sentenza n. 1202 del 17.01.2022, ha cassato la decisione con cui la Corte di Appello di Potenza aveva respinto la domanda di pagamento proposta dal possessore di due assegni bancari allo stesso consegnati, previa girata in bianco, dal debitore.

LA VICENDA

Ribaltando la decisione assunta in primo grado dal Tribunale di Lagonegro – con la quale veniva respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Debitore, successivamente al ricorso operato dal Creditore sulla scorta di due assegni bancari in bianco che attestavano l’esistenza di un credito pari ad €. 30.097,42, derivante da un rapporto di muto intercorrente tra i contendenti – la Corte d’Appello di Potenza ha affermato:

1. che il possessore dell’assegno bancario che non risulti né prenditore, né giratario dello stesso, non è legittimato a pretenderne il pagamento, non potendosi escludere che il titolo sia pervenuto a lui abusivamente;

2. che l’assegno non poteva valere come promessa di pagamento, posto che l’inversione dell’onere della prova contemplata dall’art. 1988 c.c., opera solo in favore di colui al quale la promessa sia stata fatta;

3. che non constava prova della ragione di credito fatta valere dal Creditore e che comunque “risultava più verosimile” che gli assegni fossero stati emessi in garanzia: nel qual caso, però, il negozio era da considerarsi nullo per contrarietà alle norme imperative di cui al R.D. n. 1736 del 1933, artt. 1 e 2.

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LA PAROLA AGLI ERMELLINI

La Suprema Corte, esaminati congiuntamente i tre motivi di ricorso proposti avverso la statuizione della Corte d’Appello di Potenza, ha deciso di accoglierli.

Dopo avere confermato la validità della girata in bianco nonché la legittimazione del possessore all’esercizio del diritto incorporato nel titolo, La Corte ha precisato che il detentore dell’assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate “anche se l’ultima è in bianco”, enunciando il suesposto principio di diritto.

La Cassazione ha inoltre affermato che il Giudice d’Appello, nella trattazione della causa, avesse ritenuto “più verosimile” che gli assegni fossero stati consegnati in garanzia (da ciò discendendo la nullità del negozio per contrarietà alle disposizioni cogenti di cui al R.D. n. 1736 del 1933, artt. 1 e 2) sulla base di una semplice supposizione non sorretta da alcun elemento probatorio; altresì, l’indicata funzione di garanzia, sotto altro aspetto, ha reso tutt’altro che pertinente l’enunciazione della regola per cui l’inversione dell’onere probatorio di cui all’art. 1988 c.c. “opera solo nei confronti di colui – al quale – la promessa sia stata effettivamente fatta“, invero: se il Debitore ha rilasciato l’assegno al Creditore in garanzia, non può negarsi che quest’ultimo sia destinatario di una promessa di pagamento fatta dal primo, la cui validità si slega dalla nullità della garanzia per contrarietà alle norme imperative di cui al R.D. n. 1736 del 1933, artt. 1 e 2.

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