La nullità della donazione per difetto di forma non impedisce l’usucapione del bene immobile

Con la sentenza n. 483 dell’8 gennaio 2024 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. II Civile, ha accolto il ricorso di una signora e del figlio, precedentemente convenuti in giudizio da una donna che aveva richiesto il rilascio dell’immobile nella sua qualità di erede testamentaria del legittimo proprietario, affermando che ai fini del mutamento della detenzione in possesso, non è necessaria l’opposizione del detentore nei confronti del possessore ex art. 1141, c.c., qualora il mutamento del titolo scaturisca da atto dello stesso possessore in favore del detentore.

 

Indice

 

Il caso

 

Una donna aveva deciso di agire nei confronti di una signora e del figlio, richiedendo il rilascio immediato di un immobile, di cui si affermava proprietaria testamentaria per successione mortis causa, che si riteneva detenuto sine titulo dai convenuti.

I convenuti, per contro, deducevano di avere posseduto l’immobile con animo proprietario fin al 1990 e, per conseguenza, spiegavano domanda riconvenzionale d’usucapione e, in subordine, di condanna al rimborso delle spese sostenute per i lavori eseguiti sul bene.

In primo grado, il Tribunale di Cagliari aveva rigettato la domanda principale ed accolto quella riconvenzionale.

Per contro, la Corte d’Appello di Cagliari, ribaltando in parte la decisione di primo grado, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dagli originari convenuti sostenendo che gli stessi non avessero dato prova di avere compiuto atti destinati a mutare la detenzione in possesso, non essendo sufficiente la riferita avvenuta donazione verbale da parte del precedente proprietario, in quanto nulla e, dunque, inidonea al mutamento del titolo.

 

La sentenza n. 483 dell’8 gennaio 2024

Con ricorso presentato dagli originari convenuti veniva denunciata violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 1141, co. 2, del codice civile.

In particolare, i ricorrenti ritenevano che la circostanza in forza della quale il proprietario avesse donato ai ricorrenti, che accettavano, l’immobile mediante negozio nullo in quanto privo della prescritta forma ad substantiam, non era di ostacolo alla volontà dell’originario proprietario di cedere di fatto la signoria sulla cosa.

Il nucleo fondamentale della doglianza assumeva ad oggetto, dunque, la qualità del rapporto tra la res e la ricorrente.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso e ritenuto assorbito quello incidentale, sostenendo – in continuità con i precedenti orientamenti della Corte – che ai fini del mutamento della detenzione in possesso, l’opposizione del detentore nei confronti del possessore, richiesta dal secondo comma dell’art. 1141, c.c, non è necessaria qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore.

La Corte ha ritenuto soddisfatta tale ultima circostanza in ragione dell’intervenuta donazione, benché nulla.

Il principio espresso è stato ribadito dalla Corte a riguardo di ogni altra fattispecie negoziale nulla dalla quale scaturisca, comunque, l’investitura possessoria in capo all’accipiens.

Per questi motivi, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale, dichiarando assorbito quello incidentale – che denunciava violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 948, 2697, 2700 e 2727, c.c., in relazione al rigetto della domanda di rivendica – cassando con rinvio la sentenza.

 

La massima

Ai fini del mutamento della detenzione in possesso, non è necessaria l’opposizione del detentore nei confronti del possessore, richiesta dal secondo comma dell’art. 1141 cod. civ., qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore.

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