Trasformazione Societaria: i soci illimitatamente responsabili non sono liberati in assenza di comunicazione della debitrice ai creditori sociali

Con ordinanza n. 17473 del 19 giugno 2023 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ha chiarito ulteriormente che in tema di trasformazione di una società di persone in società di capitali (c.d. “Trasformazione omogenea progressiva”), l’art. 2500 quinquies, c.c. richiede necessariamente, ai fini della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte anteriormente ad essa, una comunicazione formale da parte della società debitrice nei confronti dei creditori sociali, in assenza della quale il consenso di questi ultimi non può in alcun modo presumersi.

 

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Il caso

Una società cessionaria di un credito citava in giudizio i pretesi debitori al fine di richiedere ed ottenere il pagamento in solido di una somma di denaro in conseguenza del inesatto adempimento relativamente ad un contratto preliminare di compravendita di quote societarie, comprensiva di quota capitale e interessi moratori fino al soddisfo.

Nell’alveo dei debitori convenuti in giudizio figuravano i soci di una società di persone trasformata in società di capitali.

Il Tribunale di Torino, in primo grado, accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti tutti al pagamento in solido di quanto dovuto.

Proposto gravame da parte dei soccombenti avverso la sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Torino accoglieva parzialmente lo stesso, limitatamente al solo profilo degli interessi e della regolamentazione delle spese di lite, rigettando nel resto l’appello e confermando nel merito le statuizioni del Tribunale di Torino.

 

L’ordinanza n. 17473 del 19 giugno 2024

La sentenza della Corte d’Appello di Torino veniva impugnata veniva impugnata dai debitori con ricorso per Cassazione, affidato a ben sette motivi.

In particolare, il quinto motivo di ricorso, denunciava la violazione dell’art. 2500 quinquies, c.c., sulla scorta della ritenuta mancata corretta applicazione dello stesso, che consente la liberazione dei soci illimitatamente responsabili una volta che la società sia trasformata in s.r.l. a seguito del consenso dei creditori sociali. Detto consenso, secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, può risultare anche da fatti concludenti, come avvenuto nel caso specie in ragione, tra l’altro, dell’avvenuta conoscenza della trasformazione societaria  in conseguenza della richiesta di restituzione della caparra confirmatoria non già alla società di persone poi trasformata bensì già alla società di capitali che n’è derivata, nonché dalla mancata contestazione in ordine alla stessa.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato.

In primo luogo, gli Ermellini hanno evidenziato che la norma dettata dall’art. 2500 quinquies, c.c., dispone che la trasformazione di una società di persone in società di capitali non libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti di cui all’art. 2500, co. 3, c.c., se non risulta che i creditori sociali abbiano prestato il loro consenso alla trasformazione, presumendosi lo stesso solo se i creditori, ai quali la deliberazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi, non lo abbiano espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Collegio ha dunque ritenuto mancanti i presupposti applicativi della norma da ultimo citata, atteso che nessuna comunicazione della delibera di trasformazione era stata effettuata nei confronti dei creditori sociali. Inoltre, nessun consenso espresso era stato prestato dal creditore che aveva incardinato il giudizio innanzi al Tribunale di Torino.

Posta l’assenza di detti presupposti, necessari ai fini della presunzione del consenso, il ragionamento inferenziale perorato dai ricorrenti, tramite l’allegazione delle circostanze relative alle richieste di pagamento indirizzate direttamente alla società de capitali, quale società di capitali derivata dalla trasformazione, per la dimostrazione della intervenuta conoscenza da parte della società creditrice della intervenuta trasformazione e della successiva mancata opposizione alla stessa, non risulta predicabile in assenza di una formale comunicazione intervenuta nei modi di legge, solo in presenza della quale è possibile attivare il meccanismo, temporalmente calibrato (sessanta giorni dalla comunicazione) per ritenere presunto il consenso del creditore alla trasformazione societaria.

In definitiva, la Suprema Corte di Cassazione, confermando quanto statuito dalla Corte d’Appello di Torino, rigettava il ricorso.

 

La massima

In tema di trasformazione di una società di persone in una società di capitali (c.d. “trasformazione omogenea progressiva”), l’art. 2500-quinquies c.c. richiede necessariamente, ai fini della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte anteriormente ad essa, una comunicazione formale da parte della società debitrice nei confronti dei creditori sociali, in assenza della quale il consenso di questi ultimi non può in alcun modo presumersi.

 

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