Domanda riconvenzionale: la mediazione non è condizione di procedibilità

Con la sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la mediazione obbligatoria non è condizione di procedibilità delle domande riconvenzionali proposte nel corso del giudizio.  

 

Indice

 

Il caso

Nell’ambito di un procedimento concernente la risoluzione di un contratto di locazione, soggetto a mediazione obbligatoria ex art. 5, d.lgs. 28/2010, a seguito della formulazione della domanda riconvenzionale ad opera del conduttore che richiedeva la restituzione di quanto versato a titolo di deposito cauzionale, il Tribunale di Roma, rilevato che il tentativo di bonario componimento della lite era stato esperito avendo riguardo solo alla domanda principale e non anche alla domanda riconvenzionale, operava rinvio alla S.C., ai sensi dell’art. 363 bis, c.p.c. in ordine alla proponibilità della domanda riconvenzionale, quando la causa rientri tra quelle a mediazione obbligatoria ex art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010 e la mediazione sia stata già effettuata, anteriormente alla prima udienza, in relazione alla domanda di parte attrice.  

 

La sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione, nella sua massima composizione, dopo avere ripercorso l’istituto della mediazione obbligatoria, prendendo le mosse dal dato normativo-testuale, ha precisato che la ratio della medesima è da rinvenire nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l’utilizzo di risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario.

Posta questa finalità, l’istituto, e la connessa questione di procedibilità, non possono essere utilizzati in modo disfunzionale rispetto a tali finalità ed essere trasformati in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, al punto da terminare una sorta di “effetto boomerang” che colpirebbe proprio l’efficienza della risposta di giustizia.

Nondimeno, il conciliatore, nell’adempimento del suo incarico secondo i canoni di normale diligenza, deve valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti esortando le stesse a manifestarne l’esistenza, anche sotto il profilo riconvenzionale.

 

La massima

La condizione di procedibilità prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile”.  

 

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