OESC: Il recupero crediti transfrontaliero

Il d. lgs 152/2020, adeguando la normativa italiana al regolamento UE n. 655/2014, ha finalmente istituito l’ordinanza europea di sequestro conservativo. L’OESC è una misura cautelare direttamente utilizzabile dal creditore in tutti gli Stati membri, che consente al medesimo di procedere al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari ubicati in differenti Stati membri, al fine di evitarne il prelievo o il trasferimento da parte del debitore. Tale procedura è certamente finalizzata a facilitare il recupero del credito transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. L’ordinanza in questione è emanata dal Giudice dello Stato membro competente nel merito e viene notificata ed eseguita nei confronti della banca presso cui il debitore detiene conti correnti, sfruttando un effetto sorpresa atto ad evitare il preventivo trasferimento di valori.

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LA PROCEDURA

Innanzitutto, è necessario specificare che la procedura istituita presenta carattere facoltativo, il ché comporta che la stessa si aggiunga alle altre misure cautelari previste dalle legislazioni nazionali, di cui il creditore può comunque avvalersi.

Nell’ipotesi in cui il creditore decidesse di tutelarsi rispetto all’esecuzione di una successiva decisione nel merito, la procedura potrà essere attivata in via anticipata, potendosi esperire prima dell’avvio del procedimento di merito: per acquisire le informazioni sui conti correnti bancari occorre rivolgersi all’Autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo, la quale richiede che l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore.

L’ordinanza viene emessa entro il quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda, quando il creditore vanti già apposito titolo (10 giorni successivi alla presentazione della domanda in caso di proceduta anticipata) ed è riconosciuta ed esecutiva ex lege negli altri Stati membri senza alcuna procedura di riconoscimento.

Al debitore è chiaramente riconosciuto, da un lato, il diritto di impugnare l’ordinanza dinanzi all’Autorità che ha emesso il provvedimento; dall’altro, quello di opporsi all’esecuzione dell’ordinanza dinanzi al Tribunale del luogo in cui lo stesso ha sede o residenza.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata.