Il pignoramento del conto corrente affidato con saldo negativo

Il pignoramento presso terzi integra una particolare forma di esecuzione forzata su beni mobili del debitore in possesso di terzi o crediti che lo stesso vanta nei confronti di soggetti terzi.

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L’ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L’atto di pignoramento presso terzi assolve la funzione di imporre, sul credito del debitore esecutato, un vincolo di destinazione teso al soddisfacimento del creditore procedente, mediante la sostanziale attuazione di una cessione forzata del credito del debitore esecutato nei confronti del procedente.

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ESECUZIONE SU CONTO CORRENTE

Quando l’esecuzione ha come oggetto il conto corrente bancario del debitore, la Banca, una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento, è tenuta a specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, e comunicarlo al creditore.

Cosa accade se oggetto del pignoramento è un conto corrente affidato con saldo negativo?

Con la sentenza n. 36066, depositata il 23 novembre 2021, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione civile, ha affrontato il tema dell’assoggettabilità al pignoramento delle singole rimesse che affluiscono sul conto corrente del debitore, laddove questo goda di apertura di credito, ma il suo conto abbia, in quel frangente, un saldo negativo.

Il pignoramento, può avere ad oggetto beni mobili ed immobili del debitore esecutato, così come i crediti che lo stesso vanti nei confronti di terzi. Tuttavia, nell’ambito di un contratto di apertura di credito bancario, in cui la banca si impegna a tenere a disposizione del correntista una determinata somma che questo è obbligato a restituire, il debitore esecutato non vanta un credito nei confronti della banca, bensì il mero diritto ad ottenere un credito e, dunque, a diventare titolare del lato passivo della relativa obbligazione.

Di conseguenza, il correntista non può ritenersi titolare, in tal caso, prima che abbia utilizzato la provvista, di un bene assoggettabile ad espropriazione, perché si tratta di un rapporto negoziale in cui è la banca a concedere credito al correntista ed in relazione al quale, quindi, la posizione del correntista è quella di debitore, non di creditore della banca.

Del pari, le rimesse a favore del correntista che affluiscono sul conto corrente non sono beni e, tanto meno, crediti, ma attribuzioni patrimoniali, di per sé non suscettibili di espropriazione: oggetto di espropriazione possono essere, infatti, i beni patrimoniali oggetto delle attribuzioni, non le attribuzioni in quanto tali.

In tali ipotisi, in conclusione, il pignoramento non si perfezionerebbe, nemmeno a seguito di successive rimesse, salvo se e nella misura in cui le stesse non determino l’insorgere di un saldo positivo.

Per contro, è certamente da ritenersi assoggettabile ad espropriazione il saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario, in danno del correntista e presso la relativa banca: in tal caso oggetto del pignoramento è esclusivamente il credito del cliente nei confronti della banca, rappresentato dal saldo del rapporto tra gli stessi intercorrente.

Il contratto di apertura di credito bancario in conto corrente non si scioglie con il pignoramento e, di conseguenza, la banca – sempre che il saldo del conto non diventi mai attivo per il correntista – può ben continuare a concedere al correntista la disponibilità promessa, così determinando l’incremento del proprio credito e, correlativamente, l’esposizione del correntista debitore, sebbene nel frattempo siano intervenute rimesse tali da ridurre l’esposizione.

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BANCA CREDITRICE DEL CORRENTISTA

La banca resta sempre creditrice del correntista, e non ne diviene mai debitrice, quindi, non viene mai ad esistenza un credito del correntista nei confronti della banca che possa comportare il perfezionamento del pignoramento in origine negativo. Altresì, non vi sono disposizioni normative che vietino al terzo pignorato, in caso di pignoramento negativo, di concedere credito al suddetto debitore esecutato e di incassare parziali pagamenti sui propri crediti.

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CONCLUSIONI

In definitiva, se al momento della notifica del pignoramento il saldo del conto corrente pignorato è negativo, in merito alle rimesse occorre distinguere due ipotesi: se le successive rimesse concorrono a rendere il saldo positivo, sarà quest’ultimo ad essere pignorato e vincolato in favore del creditore procedente; se, invece, nonostante le rimesse, il saldo del rapporto resta negativo, non può ritenersi esistente alcun credito assoggettabile ad espropriazione.