Scontro tra veicolo in fase di sorpasso e vettura che svolta a sinistra: chi ha ragione?

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 30070 del 13 ottobre 2022, ha confermato un consolidato principio di diritto, secondo cui, il conducente della vettura che effettua una manovra di svolta a sinistra è tenuto a dare in ogni caso precedenza all’eventuale veicolo che sopraggiunga in fase di sorpasso e ciò – per ovvie ragioni di prudenza – dovrà avvenire anche in ipotesi di sorpasso potenzialmente illecito.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha altresì ribadito che questo obbligo prudenziale di dare la precedenza resta pur sempre «circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta», dato che, «nella fase di esecuzione della stessa», chi è alla guida «non può distrarre l’attenzione dal suo normale campo visivo».

Indice

 

I principi di diritto

Per meglio comprendere la questione, essendo molteplici le varianti coinvolte, appare opportuno effettuare una ricognizione delle principali ipotesi che sono emerse nei diversi giudizi di Cassazione che hanno consolidato i principi di diritto che informano la materia.

Prima di addentrarci nella disamina della casistica, va ricordato innanzi tutto che le presunzioni di responsabilità, di cui ai primi due commi dell’art. 2054 c.c., sono state a suo tempo interessate da un intervento della Corte Costituzionale che, con la Sentenza n. 205 del 1972, ha chiarito alcuni aspetti che meglio permettono di comprenderne la ratio legis.

La Consulta, in estrema sintesi, aveva considerato fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo, per violazione del principio di eguaglianza, poiché la norma prevedeva, nel suo tenore letterale, due diversi regimi di responsabilità presunta, in relazione a due situazioni che non erano ragionevolmente differenziate sotto il profilo della responsabilità. Nello specifico, il fatto che i veicoli coinvolti avessero subito danni reciproci o unilaterali, logicamente, nulla dimostrava in merito alla responsabilità presumibile in capo a ciascuno dei due conducenti (secondo comma) o soltanto in capo a uno di essi (primo comma). La norma invece aveva ricevuto una costante applicazione giurisprudenziale in tal senso: «la presunzione di eguale concorso opera solo se entrambi i veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportato danni», mentre, per il caso in cui uno dei due veicoli non abbia subito danni, la presunzione di responsabilità non è più quella di cui al secondo comma dell’art. 2054, bensì quella «del primo comma dello stesso articolo, con la conseguente presunzione a carico del solo conducente del veicolo non danneggiato».

La Corte faceva quindi opportunamente rilevare come le due situazioni di scontro tra veicoli presentassero, sì, «una qualche diversità» (sotto il profilo del danno, appunto: reciproco o unilaterale), ma non tale da poter «concludere che legittimamente esse siano state sottoposte a discipline differenziate», in coerente e corretta applicazione dei canoni ermeneutici di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Il danno (reciproco o unilaterale) altro non è che la mera conseguenza della collisione alla quale entrambi i conducenti hanno «materialmente concorso», ma non può assumere alcuna rilevanza sotto il profilo della loro «responsabilità nell’aver provocato lo scontro». In definita, ad avviso della Corte Costituzionale, «quanto alla responsabilità dei conducenti, la fattispecie “scontro” è sostanzialmente identica quali che siano le conseguenze dannose che ne son derivate». Pertanto, il secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. veniva dichiarato illegittimo, con specifico riferimento alla parte in cui esso esclude che «la presunzione di egual concorso dei conducenti valga anche nell’ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti nello scontro non abbia subito danni» e sempre salvo prova contraria, ovviamente.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti della Consulta, l’interpretazione dell’art. 2054 c.c. si è consolidata quindi in un costante orientamento della S. C. di Cassazione secondo cui l’accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non supera di per sé la presunzione di colpa concorrente di cui al secondo comma, rimanendo allo scopo necessario accertare che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, dimostrando di aver fatto il possibile per evitare il sinistro (in tal senso, ex multis, cfr. Cass. 7479/2020, Cass. 23431/2014, Cass.12444/2008 n., Cass. 195/2007, Cass. 477/2003 n., Cass. 5671/2000 e Cass.12692/1998).

Cass. 6941/2021, da ultimo, ha ribadito che la prova liberatoria rispetto alle due presunzioni ex art. 2054 c.c. si ha quando si riesce ad accertare, in concreto, la colpa esclusiva di uno dei conducenti, la regolare condotta di guida dell’altro e l’aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nondimeno, per non gravare eccessivamente l’onere probatorio necessario per superare questa presunzione di responsabilità, gli Ermellini evidenziano qui, nello specifico, come tale onus probandi possa essere asseverato «non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente».

Questo richiamo esplicito al nesso di causalità ci impone di analizzare, seppur brevemente, il dato normativo e gli elementi di teoria generale che sono alla base del sistema di risarcimento del danno da fatto illecito nel nostro ordinamento. Il rapporto di causalità è regolamentato dall’art. 40 c.p. (e dal successivo art. 41 c.p., per quanto concerne il concorso di cause), in ambito civilistico la norma di riferimento è il 2043 c.c., secondo cui: «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». In estrema sintesi, ai fini della nostra indagine, occorre qui ricordare che il rigore richiesto in ambito penale per l’accertamento della sussistenza di un nesso causale tra la condotta e l’evento, a fini risarcitori non richiede lo stesso margine di certezza. Riprendendo testualmente la celeberrima massima elaborata da Cass. 21619/2007: «nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) – la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell’elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla “certezza”) – consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del “più probabile che non“; esso si distingue dall’indagine diretta all’individuazione delle singole conseguenze dannose (finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell’autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo (colpevolezza)».

Perché queste considerazioni sul nesso di causalità sono così rilevanti?

Un esempio può chiarire il punto: lo scontro tra i due veicoli che interessano la nostra indagine è relativo a una situazione in cui entrambi i conducenti stanno per operare una manovra potenzialmente pericolosa, in quanto prevede, in entrambi i casi, l’abbandono temporaneo della corsia deputata alla circolazione (quella di destra), in un caso per superare il veicolo che precede (manovra di sorpasso), nell’altro caso per transitare in una traversa laterale, oppure per accedere a un’area di parcheggio ovvero a un’area privata, residenziale o commerciale et similia (manovra di svolta a sinistra). Sul piano eziologico, logicamente, lo scontro sarà causato dal veicolo che abbandona la corsia di circolazione, colpevolmente ignorando il fatto che l’altro veicolo ha già iniziato la propria manovra ed ha già impegnato la corsia di sinistra.

In tal senso, dunque, si comprende perfettamente perché il conducente di un veicolo a motore che debba svoltare a sinistra ha l’obbligo, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo e il dovere di dare a questi la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso e, al contempo, perché tale obbligo rimanga circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta: una volta che chi si accinge a svoltare a sinistra si sia accertato che la corsia da impegnare è completamente libera, chiaramente, può effettuare la manovra e, a questo punto, sarà verosimilmente il primo a impegnare la corsia di sinistra, spostando così sul veicolo che intende effettuare la manovra di sorpasso l’onere di dare in ogni caso la precedenza.

 

La casistica

Esaminando la casistica di alcune pronunce della S. C. relative a questo tipo di sinistro stradale, si può agevolmente riscontrare quanto e come incidano i principi di diritto che abbiamo fin qui analizzato in dettaglio, con particolare riferimento al rapporto tra presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c. e prova liberatoria.

Cass. 30070/2022, in primis, dopo aver ribadito il consolidato principio secondo cui il conducente del veicolo che svolta a sinistra ha sempre l’obbligo di dare la precedenza al veicolo che sopraggiunge da dietro, in fase di sorpasso, poi, specifica appunto come tale obbligo abbia ovviamente una delimitata valenza temporale (nel senso che, come si è visto, una volta impegnata la corsia di sinistra, esso cessa e si sposta sull’altro conducente), confermando pertanto quanto accertato dal giudice di merito, ovvero che il soggetto «alla guida di motociclo, aveva effettuato il sorpasso superando la linea continua in strada a due carreggiate andando a impattare con l’autovettura […] che si trovava già sulla carreggiata per avere in corso manovra di svolta a sinistra, su strada laterale denominata “(Omissis)” e dopo avere già attivato i segnalatori». Poiché «l’obbligo di ispezionare tramite lo specchietto retrovisore precede la manovra di svolta, ma nel corso di questa il conducente non deve distrarre l’attenzione dal suo normale campo visivo», in questo caso, ha chiaramente ragione la vettura che aveva già svoltato a sinistra e lo scontro è stato eziologicamente determinato dalla avventata manovra di sorpasso del conducente della moto.

Situazione molto simile è quella descritta da Cass. 27520/2021: anche in questo caso, decisivo è l’elemento temporale, in quanto «la Corte d’Appello ha infatti motivatamente accertato, sulla base delle prove acquisite, che la manovra di svolta a sinistra era stata condotta in modo regolare, a bassa velocità e con tutte le precauzioni del caso e che, nel momento in cui essa era iniziata, non vi era alcun veicolo proveniente da tergo al quale dare la precedenza, essendosi il motociclo palesato all’improvviso, a velocità elevatissima, quando la manovra a sinistra era in via di completamento ed il conducente poteva fare affidamento sull’osservanza da parte di chi proveniva da tergo del divieto di sorpasso in corrispondenza di intersezioni». In particolare, nel giudizio di merito, era stato accertato anche che il conducente del motoveicolo «aveva superato a velocità assai elevata (135 Km/h) i veicoli incolonnati ed aveva impattato violentemente con l’autovettura condotta dal S. quando questi aveva pressoché completato la svolta a sinistra». L’avventatezza, l’irregolarità e la successione temporale sono tutti elementi che inequivocabilmente concorrono nel provare la responsabilità esclusiva del motociclista.

Cass. 13380/2012 rappresenta invece una tipica situazione in cui non c’è prova liberatoria e pertanto è corretto applicare la presunzione normativa di pari responsabilità, dato che «nel caso in esame l’impugnata sentenza non ha potuto ricostruire la condotta dei conducenti coinvolti nel sinistro, anche in assenza di testimoni», né risultanze probatorie certe sono emerse nella perizia depositata dal nominato Consulente Tecnico d’Ufficio. Sul punto è interessante evidenziare come la S.C. abbia correttamente precisato che «non è rilevante ai fini della decisione la circostanza della presenza o non dei consulenti di parte durante lo svolgimento della consulenza d’ufficio» e, soprattutto, che «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte».

Cass. 12444/2008, sempre in tema di prova liberatoria, accoglie il ricorso contro una sentenza relativa a un incidente tra due motoveicoli che – secondo la Corte di merito – si erano scontrati «allorché l’attrice era in fase di svolta a sinistra segnalata all’ultimo momento con il braccio e non con l’apposito indicatore, mentre il convenuto si accingeva alla manovra di sorpasso», ragione per la quale emergeva con ragionevole certezza «la colpa esclusiva dell’attrice per non aver accertato se qualche altro veicolo provenisse da tergo ed avesse iniziato la manovra di sorpasso». La S.C. osserva, in questo caso che «la corte di merito, pur ritenendo che l’attrice stesse svoltando a sinistra, lasciando intendere che il punto di impatto fosse in prossimità o in coincidenza con un’intersezione stradale, e pur ritenendo la responsabilità della stessa nella produzione dell’incidente, non ha valutato il comportamento del conducente convenuto, ai fini dell’eventuale concorso di colpa in concreto per violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 12 [divieto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, salvo eccezioni], o presunta a norma dell’art. 2054 c.c. per mancato superamento della presunzione di colpa ivi prevista». In questo caso, dunque, l’assenza di un motivato ragionamento sul nesso di causalità e sulla sua rilevanza a titolo di prova liberatoria determina conseguentemente la cassazione con rinvio dell’impugnata sentenza di merito.

Da ultimo, è interessante notare come una ipotesi concreta di piena responsabilità dell’autovettura che svolta a sinistra, colpevolmente ignorando il fatto che la corsia fosse già stata impegnata da un motoveicolo in fase di sorpasso, si riscontra in sede penale, laddove Cass. 15526/2020 puntualmente osserva che, «nel caso in esame, nonostante l’imprudente condotta di guida della vittima, che viaggiava a velocità sostenuta invadendo l’opposta corsia, è immune da censure l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di omicidio colposo, per aver intrapreso una manovra di svolta a sinistra per dirigersi in un centro commerciale, senza assicurarsi di poterla effettuare evitando pericolo o intralcio agli utenti della strada». In particolare, la S.C. fa rilevare come risultava sufficientemente provato nel giudizio di merito il fatto che il conducente dell’autoveicolo avesse omesso «di guardare lo specchietto retrovisore, dal quale avrebbe potuto notare la motocicletta che sopraggiungeva». Riguardo alla «eccessiva velocità di tale mezzo» ciò che conta è appunto l’omesso dovuto controllo in merito alla possibilità di impegnare la corsia per la manovra di svolta. La corsia infatti non era libera e non giova pertanto in tal senso una valutazione ‘assolutoria’ in termini di affidamento, in merito alla «particolare moderazione della velocità della vittima, tale da consentire a quest’ultima l’arresto della marcia o altra manovra utile ad evitare il sinistro». Risulta infatti incensurabile il giudizio di colpevolezza della corte di merito in quanto fa «corretta applicazione dei principi in tema di causalità, ritenendo l’evento collegato eziologicamente alla violazione della regola cautelare imposta dal codice della strada, in relazione alle modalità impiegate dall’imputato nell’impegnare la corsia di pertinenza del B. nello svoltare a sinistra». La S.C. sul punto evidenzia come «una corretta manovra di svolta al centro dell’incrocio avrebbe invece comportato il rallentamento dell’autovettura e l’inizio della svolta in condizioni di sicurezza, consentendo a ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro di avvedersi della presenza dell’altro, ed in particolare all’automobilista, tenuto ad evitare di svoltare, senza preventivamente assicurarsi della mancata sopravvenienza di altri utenti della strada dal medesimo senso di marcia».

 

Le massime

1. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cassazione, massimario – Sez. 3 – , Sentenza n. 7479 del 20/03/2020).

2. In caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, idonea a liberare quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente (Quotidiano Giuridico – Cass. civ., Ordinanza n. 6941 dell’11/03/2021).

3. Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l’attenzione dal suo normale campo visivo (Cassazione, massimario – Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30070 del 13/10/2022).